Читать онлайн
Istoria civile del Regno di Napoli, v. 6

Нет отзывов
Pietro Giannone
Istoria civile del Regno di Napoli, v. 6

LIBRO VENTESIMOSECONDO

Morto re Carlo II nacque subito quella famosa quistione tra il zio ed il nipote sopra la successione del Regno; poichè dall'una parte il giovanetto Re d'Ungheria mandò Ambasciadori a Papa Clemente a dimandar l'investitura, non già come nipote, secondo l'error di Tiraquello1, ma come figliuolo di Carlo Martello primogenito del Re Carlo II. Dall'altra parte Roberto Duca di Calabria, ch'era allora col Papa in Avignone, diceva, che l'investitura doveasi a lui, come a figlio, e più prossimo in grado al Re morto. Fu con molte discussioni avute innanzi al Collegio de' Cardinali esaminato il punto: nel che importò molto al Duca di Calabria l'opera di Bartolommeo di Capua Dottore eccellentissimo, ed uomo, che per aver tenuto il primo luogo molt'anni nel Consiglio di Re Carlo, era divenuto per molta isperienza prudentissimo in pratiche di Stato. Costui trattò con molto valore la difesa del Duca, e tra le opere di Luca di Penna, e di Matteo d'Afflitto2 leggiamo le sue allegazioni ch'egli compose per questa causa. Scrisse ancora per Roberto, Niccolò Ruffolo valente Dottore di que' tempi, le cui allegazioni leggiamo impresse ne' volumi di Luca di Penna. E Gio. Vincenzo Ciarlanti3 vuole, che Roberto avesse seco condotto ad Avignone anche Andrea d'Isernia pur famoso Giureconsulto, perchè insieme col Capua prendesse la sua difesa. Chi sostenesse le parti di Caroberto non abbiam memoria; e se dobbiamo prestar fede a ciò, che di questa contesa ne scrisse Baldo Perugino4, non fu egli presso il Papa difeso, come ad una cotal difficile ed intrigata quistione si conveniva.

Ma ciò che sopra ogni altro rese al giudicio del Mondo, ed agli Scrittori giusta e prudente la decisione del Pontefice Clemente V a favor di Roberto, fu che Bartolommeo di Capua trattò questa causa non semplicemente da Dottore, ma dimostrò al Papa ed a' Cardinali, che oltre a quella ragione, che davano le leggi al Duca di Calabria, era necessario per l'utilità pubblica d'Italia, e del nome cristiano, che il Regno dovesse darsi a Roberto Signor savio ed espertissimo in pace ed in guerra, riputato un altro Salomone dell'età sua; e non più tosto al giovanetto Re, il quale senza conoscimento alcuno delle cose d'Italia nato, ed allevato in Ungheria, fra' costumi del tutto alieni dagl'Italiani, essendo costretto di governare il Regno per mezzo di Ministri e Baroni ungari, a niun modo avria potuto mantenerlo in pace, parendo ancora cosa non meno impossibile, che inconveniente, che il Duca di Calabria, il Principe di Taranto, ed il Principe d'Acaja zii del Re, e Signori nel Regno tanto potenti, avessero a star soggetti a' Baroni Ungari5; onde dopo molte discussioni, al fine fu sentenziato in favor di Roberto, ed al primo d'Agosto di quest'anno 1309 fu dichiarato in pubblico Concistoro Re di Sicilia ed erede degli altri Stati del Re Carlo suo padre; ed a' 26 del detto mese fu da Roberto in mano del Pontefice dato il giuramento di fedeltà e ligio omaggio, e ricevè dal medesimo l'investitura6 non meno di questo regno di Puglia, che di quello di Sicilia7; poichè i Pontefici romani, avendo per intrusi i Re Aragonesi, che possedevano la Sicilia senza ricercarne da essi investitura, per non pregiudicare le loro ragioni, investivano gli Angioini, così dell'uno, come dell'altro, secondo l'antico stile ed usitate formole. Questa investitura, oltre essere stata raccolta dal Chioccarelli nel primo tomo de' M. S. giurisdizionali, si legge tra le Scritture del regale Archivio8, ove fra i soliti patti e convenzioni, Roberto s'obbliga pagar ogni anno alla S. Sede nel dì di S. Pietro ottomila once d'oro per censo, in recognizione del Feudo: replicandosi ancora ciò, che nell'altre investiture era stabilito, che la città di Benevento restasse esclusa, e come fuori del Regno rimanesse per sempre in dominio utile e diretto della Chiesa romana. Così agli 8 di settembre nella città d'Avignone fu Roberto con tutte le solite cerimonie e con ogni pompa e celebrità incoronato Re9; ed il Papa a maggior dimostrazione di benevolenza, gli donò per autentica Bolla sottoscritta da tutto il Collegio, una gran somma di denari, che fu creduto passar trecentomila once d'oro, che dal Re Carlo suo padre e suo Avo, si doveano alla Chiesa romana per le spese fatte da Papa Bonifacio VIII, e suoi predecessori, nella spedizione di Sicilia10.

Essendo tutte queste cose trattate in Avignone nel Ponteficato di Clemente V, è gran meraviglia, come dai nostri Professori si creda Autore di tal sentenza il Pontefice Bonifacio VIII, che più anni prima era stato fatto prigioniere in Anagni da' Colonnesi, e morto in Roma per dolor d'animo. Nel che non è condonabile l'error di Tiraquello, e di alcuni altri11, che contro ciò che si legge in tutti i più gravi Storici12, scrissero, che Bonifacio avesse sentenziato a favor di Roberto, ingannato forse da ciò che si legge ne' Commentari di Baldo13, i quali secondo le edizioni vulgate, contenendo molte scorrezioni, sono stati cagione a lui ed agli altri di simili errori.

Fu tal sentenza commendata da Bartolo14, e quel ch'è più da Cino da Pistoia15, quel severissimo censore de' Pontefici e della Corte romana; e quantunque Baldo16 una volta la riprovasse, dicendo che in ciò il Papa fuit magis partialis, quam talis qualis esse debuerat: nulladimanco esaminando altrove17 la questione, e trovatala piena di difficoltà, e non così facile a determinare, tanto che fu costretto di dire, solvat Apollo, soggiunge, che avendo così determinato la Sede appostolica, esset ridiculum, et quasi haereticum disputare, quia injuriam facit judicio Reverendissimae Synodi, delle quali parole si valse anche il nostro Matteo d'Afflitto.

Fu ella poi, come rapporta anche Bzovio18, confermata da Benedetto XII, il quale avendo per mezzo de' suoi Legati ricevuto il giuramento di fedeltà e ligio omaggio da Roberto, gli confermò il Regno e ne lo investì con le medesime condizioni, che erano nell'investitura del Re Carlo I suo Avo19. Nè sono mancati Giureconsulti gravissimi, che l'han sostenuta con ragioni e con esempli, come Cujacio20, Ottomano21, Morisco, Mariana22, Arniseo23 e tanti altri. Quindi avvenne, che Roberto per mostrare che egli, perchè nato prima e come più prossimo in grado di Caroberto, dovea godere, ad esclusione di costui, della primogenitura, s'intitolava: Robertus primogenitus, etc. come assai a proposito avvertì anche Gio. Antonio de Nigris24 ne' suoi Commentarj.

Roberto adunque, favorito in tanti modi da Papa Clemente partì da Provenza per Italia, e quivi per mostrarsi grato al Pontefice, cavalcò per tutte le città, favoreggiando i Guelfi, e dichiarando, ch'egli sarebbe stato inimico a tutti coloro che cercassero d'infestare lo Stato ecclesiastico ed i partegiani suoi.

Giunse finalmente in Napoli, dove con pompa reale e con testimonio universale di gran contento il riceverono; poichè non solo ciascuna provincia del Regno, ma ogni Terra di qualche nome gli mandò Sindici a visitarlo e ad ossequiarlo: ed egli per mostrarsi meritevole del giudizio del Papa e della benivolenza de' Popoli, cavalcò per tutto il Regno riconoscendo i trattamenti de' Baroni e degli Ufficiali co' sudditi, con accarezzare quelli che si portavano bene; e per contrario riprese gl'ingiusti e tiranni, ordinando, che dovessero inviolabilmente osservare le leggi ed i Capitoli del Regno, che suo avo e padre aveano stabiliti. Tornato a Napoli, creò Duca di Calabria Carlo suo unigenito, ed onorò molti gran Baroni del titolo di Conte; e calcando le vestigia de' suoi maggiori, cominciò a far vie più bella e magnifica la città, non avendo ancor cagione alcuna di guerra. Diede in quest'anno 1310 principio al monastero di S. Chiara, luogo per Monache in ampio numero di quell'Ordine, con un separato Convento per molti Religiosi Conventuali, e piacquegli dichiarare questa magnifica chiesa, che fosse sua Cappella regia25. Fabbrica, che in magnificenza e grandezza non cede a niun altro edificio moderno d'Italia: ed è fama, che dal dì primo del suo Regno destinò tremila ducati il mese da spendersi, mentre e' vivea, prima in edificare la chiesa, e' Conventi, e poscia in comprare possessioni, de' cui frutti potessero vivere le Monache e' Frati. E vi è chi scrisse26, che Roberto per ammenda della morte proccurata a Carlo Martello suo fratello, affin di succedere al Regno, avesse usata tanta profusione in opera così pietosa; quasi che bastasse a cancellare tanta scelleraggine (se fosse vero il sospetto, che s'ebbe di lui) un tal edificio; e come se agli uomini per purgare i loro misfatti, bastasse il fabbricar chiese e monasterj, ed arricchirgli d'ampie rendite e possessioni. Scipione Ammirato27 ne' suoi Ritratti narra, essere stato ricevuto di mano in mano dalle memorie degli antichi in Napoli, che avendo Roberto condotta a fine la fabbrica di questa Chiesa, domandò al Duca di Calabria suo figliuolo quel che gliene paresse: a cui il Duca non per irreverenza, ma per non adular il padre, liberamente rispose, che gli parea, che fosse fatta a somiglianza d'una stalla. E ciò disse, perchè non avendo la chiesa ale, le piccole cappelle, che intorno son poste di mala grazia, che non continuano infino al tetto, rendono somiglianza di mangiatoje. Ma il Re, o come è natura di ciascuno, che senta con mal grado chi biasima le sue cose, o pur da divino spirito commosso: Piaccia a Dio, gli disse, o Figliuolo, che voi non siate il primo a mangiare in questa Stalla. E non è dubbio alcuno, il primo del Sangue Reale, che si seppellisse in S. Chiara, essere stato il Duca Carlo.

CAPITOLO I

L'Imperadore Errico VII collegato col Re di Sicilia nuove guerra al Re Roberto, e facendo risorgere l'antiche ragioni dell'Imperio, con sua sentenza lo priva del Regno; ma tosto lui morto, svanisce ogni impresa; e si rinova la guerra in Sicilia

Passò Roberto i primi tre anni del suo Regno in questi esercizj di pace; favorendo altresì, nel miglior modo che potea, la parte Guelfa per tutta l'Italia; ma furono questi studj di pace interrotti per la morte accaduta gli anni a dietro dell'Imperadore Alberto d'Austria; poichè essendo stato in suo luogo rifatto Re de' Romani Errico VII, il primo Imperadore dell'illustre Casa di Lucemburgo, e coronato in Aquisgrana, tutti i Ghibellini d'Italia mandarono a sollecitarlo, che venisse a coronarsi in Roma; e poichè lo Stato suo in Germania era di poca importanza, e bisognava con le ricchezze d'Italia sostenere il decoro imperiale, fu convocata una Dieta, ove furono tutti i Principi di Germania, nella quale fu conchiuso, che la Nazione alemana pagasse ad Errico un esercito, col quale potesse venire a coronarsi in Italia. Papa Clemente che ciò intese, dubitando, che per la sua residenza in Avignone non venisse ad occupare tutto lo Stato Ecclesiastico, ed a ponere la Sedia dell'Imperio a Roma, creò Conte di Romagna e Vicario Generale di tutto lo Stato della Chiesa Re Roberto, affinchè se gli opponesse. Mandò per tanto Roberto, sentendosi ch'Errico dovea calar in Italia, l'anno 1312 D. Luni di Raona con cento Cavalieri in ajuto dei Fiorentini, siccome fece ancor l'altro anno a Roma, mandandovi Giovanni Principe d'Acaja suo fratello con seicento Cavalieri catalani e pugliesi per contrastar la coronazione dell'Imperadore28.

Dall'altra parte Federico Re di Sicilia, che avea preso gran dispiacere, che 'l Regno di Puglia fosse rimasto a Roberto più tosto che al Re d'Ungheria, del quale per la distanza potea dubitar meno, e che avea pensato di battere in ogni occasione le forze del Re Roberto, pose molta speranza nella venuta dell'Imperadore, se bene nel principio non si discoverse. Ma offeso da Roberto per esser posto in acerbissima prigione (dove finì la sua vita) un suo Ministro, che avea mandato a Napoli a visitar Ferdinando figliuolo del Re di Majorica, fatto prigioniere in Grecia dal Principe di Taranto; da questa ingiuria pigliando occasione Federico non volle tardar più a scovrirsi; e giunto l'Imperadore in Italia, mandò Manfredi di Chiaramonte a visitarlo, ed a trattar lega con lui contra Re Roberto. L'Imperadore fe gran conto di quest'ambasciata e strinse la lega, e dichiarò Federico Ammiraglio dell'Imperio, e mandò a pregarlo, che con l'armata infestasse le marine del Regno, ch'egli presto sarebbe ad assalirlo per terra.

I Genovesi vedendo ora più gagliardo Errico per questa lega, lo riceverono come loro Signore, onde egli cominciò ad essere formidabile a tutta Italia; e giunto a Roma a' 29 di giugno di quest'anno 1312 fu con molta celebrità coronato in S. Gio. Laterano29; indi ripassato a Pisa, fece citar Roberto, come vassallo dell'Imperio, a comparir avanti di lui.

Gl'Imperadori d'Occidente, come s'è veduto nei precedenti libri di questa Istoria, pretendevano sovranità sopra questi Reami: l'investiture, come altrove fu detto, sono più antiche quelle degl'Imperadori d'Occidente che de' Romani Pontefici; onde è, che S. Bernardo, adulando l'Imperador Lotario, disse, che omnis, qui in Sicilia Regem se facit, contradicit Caesari; quindi, sempre che gli Imperadori ripigliavano forza in Italia, non tralasciavano quest'impresa. Errico cita Roberto, e questi non comparendo, lo dichiara contumace, indi a' 25 aprile del seguente anno 1313 fulmina contro lui la sentenza, colla quale lo sbandisce30, lo priva del Regno e di tutti i suoi dominii, e come ribello dell'Imperio lo condanna ad esser decapitato. Questa sentenza si legge presso noi nel primo tomo de' MS. giurisdizionali compilati per Chioccarello, e la rapporta anche Alberico ne' suoi Commentarii31.

(Questa sentenza è rapportata tutta intera da Lunig32; ma varia intorno al tempo della data, notandosi l'anno 1311. Rapporta eziandio alla pag. 1079 una lettera di Filippo Re di Francia scritta a Papa Clemente V, nella quale gl'incarica ad usar tutti gli sforzi per impedire gli attentati ed i progressi d'Errico contro Roberto suo parente, i quali potrebbero frastornar anche l'impresa di Terra Santa; onde Clemente fulminò una Bolla contro tutti i nemici del Re Roberto, dichiarandoli invasori del Regno, la quale si legge pag. 1086).

Nell'istesso tempo il Re Federico con potente armata infestava le Calabrie, e certamente le cose di Roberto sarebbero capitate male, se morte opportuna non l'avesse liberato; poichè mentre Errico se ne tornava in Toscana per quindi venire con gagliardo esercito a' danni del Re Roberto, per cammino cadde infermo, e arrivato a Buonconvento, castello del Contado di Siena, a' 24 agosto di quest'istesso anno 1313 se ne morì. Non mancano Scrittori che rapportano la sua morte essere stata proccurata da' Fiorentini, i quali avendo corrotto un Frate Domenicano nominato Pietro di Castelrinaldo, narrasi che questi gli dasse un'ostia attossicata nel tempo che gli richiese di voler prendere il Viatico.

(Il nome del Frate Domenicano che nell'Eucaristia attossicò l'Imperadore Errico VII non fu altrimente di Pietro di Castelrinaldo, ma di Bernardo di Montepulciano, e l'abbaglio d'alcuni Scrittori nacque d'aver confuso Frate Pietro, che presso il Re di Boemia Giovanni figlio d'Errico, prese la difesa di Frate Bernardo e del suo Ordine Domenicano, con Frate Bernardo imputato d'una tale scelleraggine nelle lettere apologetiche del Re Giovanni impresse dal Baluzio T. 1, Miscel., p. 162 si legge così: Nuper autem retulit nobis Religiosus Vir frater Petrus de Castro-Reginaldi, ordinis fratrum Praedicatorum, quod in magnum ipsius ordinis dedecus et contemptum facti sunt Romancii, Chronicae et Moteti, in quibus continetur, quod clarae memoriae Dominum et genitorem nostrum Imperatorem Henricum, Frater quidam Bernhardus de Montepeluciano, ordinis supra dicti, administrando ei Sacramentum Eucharistiae, venenavit; et propter hoc, ad defensionem veritatis, praedictus frater Petrus de Castro Reginaldi, habere super hoc litteram testimonialem humiliter supplicavit. E questo medesimo nome gli danno Tritemio Chron. Hirsaug. ad An. 1313 e Cuspiniano pag. 366. Parimente è da notarsi, che durando ancor a' tempi d'Errico VII il costume di darsi anche ai Laici la communione sub utraque specie, molti Scrittori antichi rapportano che il veleno non fu propinato nell'ostia, ma mescolato dentro il calice che se gli diede a bere: ed in questa maniera narra esser seguito l'avvelenamento Alberto Argent. pag. 118 dicendo: Dicebatur enim, quod ipse praedicator venenum sub ungue digiti tenens absconsum, post communionem potui Caesari immississet et illico discessisset. E lo stesso scrisse H. Stero ad A. 1313. Hic Imperator, ut communis fuit opinio, per penitentiarium suum, immixto veneno in Calice Domini, cum Imperator ab ipso Eucharistiam sumeret, extinctus fuit, et Pisis sepultus. Veggasi Martino Disembachio, il quale compilò una particolar dissertazione, de vero mortis genere, quo Henricus VII. obiit. Dove nel §. 39 sulla fede di Tritemio Cron. Hirsaug. ad Annum 1313 rapporta, che a que' tempi fu così comune e costante la credenza che Errico fosse stato avvelenato da un Frate Domenicano, che per questo misfatto fosse stata imposta pena a tutto l'ordine de' Predicatori, che i loro Monachi non potessero comunicare se non colla mano sinistra coloro, che s'accostavano all'altare. Veggasi parimente Burcardo Struvio Syntag. Hist. Germanor. Dissert. 25, §. 15, il quale rapporta le arti e gli sforzi che fecero i Domenicani presso Giovanni Re di Boemia, per purgarsi di questa imputazione; e la propensione di quel Re di favorirli, così perchè temeva che non gli concitassero l'odio del Clero, come anche perchè de' medesimi valevasi per Confessori e Consultori di sua coscienza, rapportando eziandio i sospetti che s'aveano, non quelle lettere apologetiche trascritte da Baluzio, fossero false o almanco estorte da Giovanni per loro importunità ed artificj).

Altri lo niegano, e dicono essersi ammalato per contagion d'aria e morto di febbre33. Checchè ne sia, la morte d'Errico pose in tanta confusione i Capi del suo esercito ed il Re Federico che, ciascuno tolse la sua via, e Federico mesto si ritornò in Sicilia; ma essendo il Re Roberto fieramente con lui adirato, il qual rotta la pace, che avea seco, s'era scoperto in su quella venuta amico dell'Imperadore; fatta un'armata di cento venti galee tra quelle di Provenza, del Regno e de' Genovesi, andò egli stesso in persona con Giovanni e Filippo suoi fratelli a danni di quell'isola. E furono i principj molto lieti, perciò ch'egli prese per forza Castello a mare, e posto l'assedio a Trapani, ebbe grande speranza d'averla; ma ingannato da' terrazzani che l'aveano tenuto in parole di concerto con Federico, l'indugio fu tale che vedendosi mancata la vettovaglia, ed andar tuttavia infermando il suo esercito, nè volere il Re Federico venire seco a battaglia, nè in mare, nè in terra, fu costretto far tregua co' Siciliani per tre anni, e tornossene il primo giorno dell'anno 1315 a Napoli molto peggiorato.

Fra questo mezzo Papa Clemente V, morto Errico, avendo ripreso vigore il suo partito, cavò fuori una sua Bolla, colla quale rivocò, ed annullò la sentenza fatta dall'Imperadore contro Roberto. Questa oggi la leggiamo tra l'altre decretali de' romani Pontefici, avendola i Compilatori del dritto Canonico inserita fra le Clementine34, e si legge ancora nel primo volume dei MS. giurisdizionali del Chioccarelli.

Re Roberto convenendogli portarsi ora in Provenza, ora nell'impresa di Sicilia, sovente in Fiorenza, in Genova ed altrove, avea costituito Vicario del Regno, secondo il costume de' suoi maggiori, Carlo Duca di Calabria suo figliuolo, di cui perciò, come si disse, abbiamo molti Capitoli, fatti da lui mentr'era Vicario in assenza di suo padre. Ma Roberto non avendo altri figliuoli, pensò di casarlo e conchiuse il matrimonio con la figliuola dell'Arciduca d'Austria, onde mandò in Alemagna il Conte Camerlingo, e l'Arcivescovo di Capua Ambasciadori con onoratissima compagnia di Nobiltà. Costei ebbe nome Caterina, la quale condotta con grandissimo onore a Napoli, fu poco fortunata, perchè dopo non molto tempo morì senza lasciar figliuoli; tanto che da poi Re Roberto diede a Carlo la seconda moglie che fu Maria figliuola di Carlo Conte di Valois, della quale ebbe tre figliuole, come diremo più innanzi.

Intanto essendo finito il tempo della triegua co' Siciliani, il Re Roberto deliberò seguire l'impresa di Sicilia, ed avendo posto in acqua un buon numero di navi, afflisse tanto quell'isola, e le forze del Re Federico, che fu comune opinione che se Roberto avesse continuata la guerra in quel modo, avrebbe certamente ricoverato quel Regno; ma i Siciliani, essendo morto nel mese di aprile dell'anno 1314 Clemente V e rifatto in suo luogo Gio. XXII mandarono subito una imbasciata de' maggiori uomini dell'isola a rallegrarsi della creazione, ed a pregarlo, volesse trattare la pace o la triegua fra que' due Principi. Il nuovo Papa mandò perciò un Legato al Re Roberto, che lo indusse a far nuova triegua per cinque altri anni.

CAPITOLO II

L'Imperador Lodovico bavaro cala in Roma, e muove guerra al Re Roberto. Il Duca di Calabria si muore, onde s'affrettano le nozze di Giovanna sua figliuola con Andrea secondogenito del Re d'Ungheria

Ma nuovo turbine interruppe i progressi, e turbò la quiete del Re Roberto: morto, come si disse, l'Imperadore Errico, essendosi gli Elettori adunati in Francfort l'anno 1314 si divisero sopra l'elezione del successore: gli uni elessero Lodovico di Baviera; gli altri Federico figliuolo d'Alberto Arciduca d'Austria. Giovanni XXII ricusò di confermare alcuno de' due eletti, e dichiarò vacante l'Imperio. I due Pretendenti fecero guerra insieme in Alemagna, ed i lor partigiani in Italia. In fine Federico restò sconfitto l'anno 1323 e preso prigione insieme con suo fratello Errico da Lodovico di Baviera. Il lor terzo fratello Leopoldo ricorse al Papa, che pronunziò una sentenza contro Lodovico di Baviera. Questo Principe se ne appellò al Concilio generale, ed al futuro Pontefice legittimamente eletto35; all'incontro il Papa non lasciò di continuare la sua azione, di scomunicar Lodovico di Baviera, e di dichiararlo eretico. L'Italia per conseguenza fu parimente turbata dalle fazioni de' Guelfi partigiani del Papa e de' Ghibellini partigiani dell'Imperadore; ma chi fra' Guelfi si segnalasse sopra tutti gli altri fu il nostro Re Roberto, e Carlo Duca di Calabria suo figliuolo. Il Papa lo chiamò, e fece levar delle truppe per far la guerra contro il partito di Lodovico. I Ghibellini veggendo, che i Guelfi per le forze di sì potente Re andavano tuttavia crescendo, sollecitarono che venisse in Italia il Bavaro. Lodovico calò in Italia, e giunto a Trento, andarono ad incontrarlo Cane della Scala Signor di Verona, Passerino Signore di Mantua, Azzo e Marco Visconte, Guido Tarlati Vescovo e Signore d'Arezzo, gli Ambasciadori di Castruccio Castracani e de' Pisani, e tutti i primi della fazione Ghibellina, tanto di Lombardia, quanto di Romagna e di Toscana. Fu celebrato un Parlamento, dove Lodovico promise e giurò di venir a Roma, e di favorire in tutta l'Italia il nome e la parte Ghibellina; ed all'incontro i Principi e gli Ambasciadori, che si trovarono al Parlamento, promisero dargli centocinquantamila fiorini d'oro, quando egli fosse giunto a Milano36.

In questo Parlamento ancora Lodovico fece pubblicar un processo contro Papa Gio. XXII, nel quale per giudicio di quelli Vescovi e Prelati, ch'eran appresso di lui, fu dichiarato eretico, imputandosi al Papa, ch'errasse in sedici articoli di quelli, che negli altri Concilj era determinato, che si tenessero per la Chiesa cattolica, e fatto questo venne a Milano37 e nel dì della Pentecoste si fece coronare dal Vescovo d'Arezzo della Corona di ferro nella chiesa di S. Ambrogio; ed invitato da' Romani intraprende di passare a Roma. Il Re Roberto vedendo quel che potea importare la venuta del Bavaro in Roma e che l'aiuto del Pontefice sarebbe stato debole e tardo, fece ogni sforzo per impedirgli la venuta. A questo fine mandò egli il Principe della Morea suo fratello con grossa cavalleria in Roma per tenere stretto il Bavaro; mandò anche nuova armata in Sicilia, essendo finita la triegua, per dar tanto da fare al Re Federico, ch'egli non potesse esser d'alcuno aiuto all'Imperadore; ma tutti questi sforzi non furono valevoli ad impedire, che il Bavaro non venisse tuttavia innanzi armato per coronarsi in Roma; onde il Re fu costretto rivocar il Duca di Calabria, il qual era al Governo di Fiorenza, e mandarlo a guardare le frontiere del Regno. Carlo a' 28 settembre di quest'anno 1327 con la moglie, e con tutti i Baroni ch'erano seco, partì di Fiorenza e per la via di Siena, Perugia e Rieti giunse all'Aquila il medesimo giorno, che il Bavaro fu coronato a Roma con molta celebrità: ciò che avvenne il dì 16 di gennaio del seguente anno 1328.

Ma l'indugio del Bavaro in Roma fu la salvezza del Re Roberto, essendo stata fama in que' tempi, che egli non avrebbe potuto sostenere l'impeto del Tedesco, il quale avea seco cinquemila buoni Cavalieri, se senza tardar punto in Roma, dopo aver presa la Corona dell'Imperio, fosse passato alla conquista del Reame. Ma l'aver egli voluto crear nuovo Papa, da cui la seconda volta volle esser coronato, ed occupatosi in far leggi, e dar altri ordini, fu cagione, che quando volle passar nel Regno, non fu più a tempo: anzi le genti del Re presero Ostia di nuovo ed Alagna, ed avendo fortificati i passi, costrinsero finalmente il Bavaro ad uscir di Roma, e tornarsene in Toscana38.

Essendo riusciti vani i disegni del Bavaro e de' Ghibellini, Re Roberto non solo fu liberato dal pensiero della guerra, ma fatto assai maggiore di forza e di autorità per se stesso e per l'aiuto del Papa, divenne formidabile a tutti i suoi nemici; laonde ordinate le cose di Toscana, senza dubbio avrebbe finito felicemente l'impresa di Sicilia; ma come nelle maggiori felicità si conosce spesso la fragilità delle cose umane, accadde, ch'ammalandosi il Duca di Calabria in Napoli, al primo di novembre del medesimo anno 1328 morì la vigilia di S. Martino con incredibile dolore dell'infelice padre e di tutto il Regno, e con infinite lagrime fu sepolto nella chiesa di S. Chiara. Narrasi, che quando questo Principe fu portato alla sepoltura, l'infelice padre vedendosi tolto l'unico suo figliuolo, dicesse: Caduta è la Corona dal capo nostro. Come veramente seguì per le ruine e turbulenze, che poi vennero al Regno, perchè a Carlo, se bene mentr'era in Fiorenza Maria di Valois sua seconda moglie gli avesse partorito un figliuolo maschio, che nomossi Carlo Martello, questi non visse più che otto giorni; nè di Maria, che sopravvisse al marito, lasciò maschi, ma due figliuole già nate, ed un'altra nel ventre. La prima nominossi Giovanna, e fu quella, che poi successe al padre, e fu Regina di Napoli. La seconda fu chiamata Maria, la quale poco da poi morì, e fu seppellita in S. Chiara. Poco appresso la vedova Duchessa partorì un'altra figliuola, che fu anche chiamata Maria, la quale, come diremo, divenne Duchessa di Durazzo.

Carlo Duca di Calabria fu un Principe, se ben non molto bellicoso, adorno nondimeno di tutte le altre virtù convenienti a Re. Fu egli religiosissimo, giustissimo, clementissimo e liberalissimo, amatore de' buoni e nemico de' cattivi, e tale che il padre quasi dall'adolescenzia gli pose il governo di tutto il Regno in mano. Lo creò suo Vicario, ch'esercitò con tanta lode e prudenza, che il Re suo padre ne vivea molto contento e soddisfatto. Il Tribunal della Vicaria nel suo tempo era in somma floridezza e vigore. Egli vi creò Giustiziero Filippo Sangineto, con stabilirgli provisione di 150 once d'oro l'anno, e 90 once per diece uomini a cavallo e 16 a piedi per guardia e decoro di quel Tribunale. Ebbe in costume ogni anno cavalcare per lo Regno, per riconoscere le gravezze, che facevano i Baroni e Ministri del Re a' Popoli. Per mezzo di molti Capitoli da lui stabiliti, mentr'era Vicario del Regno, diede varie providenze, e sesto a molte cose appartenenti al buon governo e retta amministrazione della giustizia, della quale fu cotanto zeloso ed amatore, che nel suo sepolcro, per ispiegar questa sua virtù, si vede sotto i suoi piedi tener scolpita una conca d'acqua, nella quale pacificamente beve un lupo ed un agnello.

Celebrate l'esequie del Duca, il Re pose ogni studio in fare bene allevare la bambina, che avea da succeder al Regno, ed egli intanto, come Principe di grande e generoso animo, non lasciò nè il governo del Regno, nè il pensiero della guerra di Sicilia.

Ma passato alcun tempo, sentendosi già tuttavia invecchiare, pensò stabilire la successione del Regno, e benchè i Reali fossero molti nel medesimo Regno, come Roberto, Luigi e Filippo figliuoli del Principe di Taranto; Carlo, Luigi e Roberto figliuoli del Principe della Morea, ed altri, tra' quali avrebbe potuto eleggere alcuno abile alla successione e governo del Regno, dandolo per isposo alla picciola nipote; nulladimanco stimolato, come si crede, ed accenna Baldo39, d'alcun rimorso di coscienza, perchè il Regno per più diritta ragione dovea toccare a suo Nipote Re d'Ungheria figliuolo di Carlo Martello primogenito, o per altra occulta cagione, che a far ciò lo stringesse; si risolse di far tornare lo Stato in quel ceppo onde si era partito, e per questo deliberò d'eleggere uno dei figliuoli del già detto Re d'Ungheria40: benchè i calamitosi successi, che ne seguirono, dimostrarono apertamente, quanto il giudizio umano sia spesse volte fallace.

Mandò a quest'effetto solenne ambasciaria a Caroberto Re d'Ungheria, il quale con molta allegrezza ricevè l'ambasciata, e fatta elezione d'Andrea suo figliuolo secondogenito, ne rimandò gli Ambasciadori con ricchi doni, dicendo loro, facessero intendere al Re Roberto, ch'egli fra pochi dì si sarebbe posto in viaggio collo sposo, e verrebbe a Napoli, come già fece non dopo molto indugio; perocchè partitosi d'Ungheria col picciolo figliuolo e gran compagnia di suoi Baroni per la via del Friuli, all'ultimo di luglio del 1333 giunse a Vesti città di Puglia, posta alle radici del Monte Gargano, dove da Giovanni Principe della Morea, mandato dal Re con molti Baroni e Cavalieri del Regno, fu onorevolmente ricevuto. Fu a' 26 settembre di quest'anno celebrato lo sponsalizio tra Andrea e Giovanna pari d'età, non avendo ambedue, che sette anni, e verso la fine d'ottobre, il Re d'Ungheria lieto d'aver lasciato un figliuolo così ben ricapitato, con la certezza di succedere a sì opulento Regno, si partì, e ritornò in Ungheria, lasciando alcuni de' suoi Ungari, che servissero il figliuolo, già intitolato Duca di Calabria, e tra gli altri lasciò con grande autorità un Religioso chiamato Fra Roberto, che avesse da essere Maestro di lettere e di creanza al picciolo Andrea.

CAPITOLO III

Si rinova la guerra in Sicilia; ma s'interrompe per la morte del Re Roberto

Re Roberto essendo libero dal pensiero del successore, solo gli rimaneva quella cura, che perpetuamente dopo Re Carlo il Vecchio tenne travagliati tutti i suoi successori, cioè di racquistare il Reame di Sicilia; mandò per tal effetto nuova armata in quell'isola, dove benchè facesse molti danni, non acquistò però Terra alcuna murata. Ma morto che fu il Re Federico l'anno 1337, lasciando per successore Pietro suo primogenito, tosto mandò Roberto in Avignone a pregar Papa Benedetto XII, il quale a' 20 decembre dell'anno 1334 era succeduto a Gio. XXII, che avesse da mandar un Legato appostolico in Sicilia, a richiedere Re Pietro, che volesse cedere quel Regno, ed osservare la Capitulazione fatta in tempo di Carlo Valois della pace; e questo fece non con isperanza di ottenere per quella via l'isola, ma con disegno, che il Papa, vedendosi disprezzare da Re Pietro, entrasse in parte della spesa della guerra. Nè mancò di mandare a visitare la Regina Elionora sua sorella, ed a tentarla che avesse disposto il figlio a cedere quel Regno, promettendole, che l'avrebbe aiutato ad acquistar il Regno di Sardegna con molte maggiori forze di quelle, che erano state promesse nella Capitulazione; ma la Regina, ch'era savia, rispose, ch'ella non avea tale autorità col figlio, che bastasse a tanto, e che pregava il Re suo fratello, che volesse più tosto tenerlo per servidore e per figlio, e massime non trovandosi eredi maschi, ond'era certo di non potere lasciare nè il Regno di Napoli, nè l'altre sue Signorie a persona più congiunta di sangue, di quel che gli era Re Pietro. Così, siccome questa ambasceria fece poco effetto, molto meno fece il Legato appostolico, perchè gli fur date parole, nè potendo far altro, lasciò il Re e l'isola scomunicata: del che curandosi poco Re Pietro, si fece subito incoronare.

Rivolse perciò Roberto tutti i suoi pensieri alle armi, e a' 5 maggio del seguente anno 1338 mandò un'armata di settanta vele tra Galee ed Uscieri con 120 °Cavalieri per infestare quell'isola, e non molto da poi un'altra maggiore e meglio fornita; ma fuori dell'aver preso Termini per assedio, non vi fece cosa di momento. Il Re non trovandosi mai stanco di questa impresa, due anni da poi vi mandò Giufredi di Marzano Conte di Squillaci e suo G. Ammiraglio; la qual impresa fu meglio guidata, che nessun'altra, avendo il Conte preso Lipari, e sconfitti i Messinesi. L'aver acquistato Lipari fu cagione, che l'anno seguente, mandato con nuova armata Ruggiero Sanseverino in Sicilia, acquistasse Melazzo; e questa fu l'ultima impresa che il Re Roberto fece in Sicilia. Ma ciò che per tanti anni, e tante e sì ostinate guerre non s'era potuto porre in effetto, se morte non l'avesse impedito, si sarebbe veduto conseguire per una piccola contingenza: Re Pietro, ch'era succeduto al padre, non regnò se non che pochi anni; ed essendo morto, nè avendo lasciati altri, se non che Lodovico suo figliuolo fanciullo sotto il governo del zio; i Palizzi Baroni potentissimi in Messina con molti parenti loro e di Federico d'Antiochia, con quelli di Lentino, di Ventimiglia ed Abati, a' quali erano venuti più in odio i Catalani, che non furono agli antecessori loro i Franzesi, occuparono Messina, e mandarono da parte loro e di quella città a Napoli a giurare omaggio a Re Roberto; ma il messo trovò il Re che avea presa l'estrema unzione, e poco da poi morì. Esempio evidente de' giuochi, che fa la fortuna nelle cose umane, che avendo Re Carlo I e Re Roberto sessanta anni continui travagliato il Regno di Sicilia con sì potenti e numerosi eserciti, e mandato quasi ogni anno ad assaltarlo con tante potentissime armate, nè avendo mai potuto ricovrarlo, la fortuna avea riservato ad offerirglielo, quasi per beffa, al punto della morte; perchè non è dubbio, che se tal occasione fosse venuta due anni avanti, l'isola sarebbesi ricovrata, perchè con pochissime forze si poteano abbattere e spegnere quelle del pupillo Re, ed esterminar in tutto il nome dei Catalani da quell'isola.

Morì questo savio Re, non men oppresso dagli anni, che da gravi affanni e travagli, che in questi ultimi anni intrigarono l'animo suo in molestissime cure: vedea, che in sei anni che Andrea Duca di Calabria era stato nel Regno e nudrito nella sua Corte, Accademia e domicilio d'ogni virtù, non avea lasciato niente de' costumi barbari d'Ungheria, nè pigliati di quelli, che poteva pigliare, ma trattava con quegli Ungari che gli avea lasciati il padre, e con altri che di tempo in tempo venivano; tanto che il povero vecchio si trovò pentito d'aver fatta tal elezione, ed avea pietà grandissima di Giovanna sua Nipote, fanciulla rarissima, e che in quell'età, che non passava dodici anni, superava di prudenza non solo le sue coetanee, ma molte altre donne d'età provetta, avesse da passare la vita sua con un uomo stolido e da poco. Avea ancora grandissimo dispiacere, nell'antivedere, come Principe prudentissimo, le discordie che sarebbero nate nel Regno dopo la sua morte; perchè conosceva che il Governo verrebbe in mano degli Ungari, i quali governando con insolenzia, e non trattando i reali a quel modo, che gli avea trattati esso, gli avrebbe indotti a pigliare l'arme con ruina e confusione d'ogni cosa. E per questo, credendosi rimediare, convocò Parlamento generale di tutti i Baroni del Regno e delle città reali, e fece giurare Giovanna solo per Regina, con intenzione, ch'ella avesse dopo la sua morte da stabilirsi un Consiglio tutto dipendente da lei, e che il marito restasse solo in titolo di Consorte della Regina.

S'aggiungea a questo un'altra molestia poco minore, perchè a quel tempo che si vedea, che poco potea durare la sua vita, nè si sperava successore abile a tener in freno gl'insolenti, in tutte le città maggiori nacquero dissensioni civili, non senza grandissimo spargimento di sangue, nè valevano i Giustizieri (che così si chiamavano allora i Governadori delle province, che oggi appelliamo Presidi) a prevedere ed estinguere tanto incendio. Dalle quali discordie crebbe tanto il numero de' fuorusciti per tutto il Regno, che non potendosi sopportare, bisognò che il Re provvedesse a modo di guerra, mandando Capitani e soldati per le province per estinguergli; e non era possibile, sì perchè i colpevoli si spargevano per diversi luoghi, e non davano comodità a' Capitani del Re di potergli espugnare tutti insieme, come ancora perchè molti Baroni gli favorivano e ricettavano nelle terre loro. Con questi affanni e cure mordacissime essendosi infermato, trapassò questo grandissimo Re a' 16 gennajo l'anno 1343, avendo regnato anni trentatre, mesi otto e dì sedici; e fu sepolto dietro l'altar maggiore di S. Chiara in quel nobile sepolcro, che ancor si vede.

(Il Re Roberto nell'istesso dì 16 Gennaro nel Castelnovo di Napoli prima di morire fece il suo testamento, nel quale istituì erede universale in tutti i suoi Stati di Provenza e Regno di Sicilia, Giovanna sua nipote, figlia primogenita del Duca di Calabria premorto. E questo testamento estratto da' registri dell'Archivio reale di Provenza, fu impresso da Lunig).

Lasciò Roberto nome del più savio e valoroso Re, che fosse stato in quell'età, ornato di prudenza, di giustizia, di liberalità, di modestia, di fortezza, ed altre virtù tanto militari, quanto civili. In quanto alla giustizia, mai non fu veduto il Regno così ben governato e con tanta prudenza, quanto che sotto di lui. Lo dimostrano le tante savie leggi che ci lasciò, l'ordine esatto de' Tribunali e de' Magistrati, e la cura che tenne d'elegger Ministri di somma dottrina e di costumi incorrotti. Proccurò che nel Regno fosse fra i Popoli una tranquilla pace e sommo riposo: tenne in freno gl'insolenti, e sterminò gli sbanditi e facinorosi che lo turbavano: ripresse la violenza degli Ecclesiastici, i quali sovente opprimevano i suoi vassalli: ed a questo Principe noi dobbiamo que' rimedj, onde ci facciamo scudo e difesa delle loro violenze e gravezze, che chiamiamo Regj Conservatorj, de' quali in questo luogo bisogna tenere un più lungo discorso.

CAPITOLO IV

De' Conservatorj regj

Nel Regno di Carlo I e II essendo, per le cagioni dette altrove, i privilegj ed immunità de' Cherici cresciuti nell'ultimo grado; ed essendo (tranne le feudali) così nelle cause civili, che nelle criminali, stati sottratti dalla giurisdizione de' Magistrati regj: la loro licenza e libertà crebbe tanto, che colla sicurezza di non potere i loro eccessi e violenze essere emendati da' Giudici Laici, i Prelati, i Cherici ed insino i Monaci insolentivano sovente contro i Laici, ed alcune volte anche contro i Cherici stessi meno potenti. Erano invase le loro possessioni, angariavano le loro persone, l'affliggevano con ingiurie, danni, rapine ed altre molestie. Ci testimonia l'istesso Roberto, che nel suo Auditorio non risuonavano altre querele, nè si sentivano altri gemiti e clamori, che di queste violenze, ed oppressioni41. Il savio Re per darne compenso prescrisse a' suoi Giustizieri la norma, come dovessero reprimere tante insolenze, ed emendare le oppressioni. Stabilì in quel suo famoso Capitolo, che incomincia Ad Regale fastigium, istromentato dal celebre Giureconsulto Bartolommeo di Capua suo Protonotario, che i Giustizieri, sopra questi eccessi non procedendo per via giudiziaria, nè ricercando cognitionalia ordinare certamina, ma solamente facta de injuriis, rapinis, et damnis illatis informatione summaria, per facti notorium, vel rei evidentiam, famam publicam, aut designationem aliam attestantem commissam injuriam, la facessero correggere e prontamente emendare.

Prescrisse loro ancora, che per pruova della turbazione fossero solo contenti di proponere un general editto, nel quale senza specificar le persone perturbatrici, s'invitasse generalmente quicumque sua interesse putaverit, visurus accedat producendorum in causa testium juramenta, et oppositurus, quae circa rei substantiam voluerit allegare.

Chiunque leggerà in questo capitolo le tante ragioni che Roberto allega per giustificarlo, e per farlo apparire moderato, e non eccedente la sua regal potestà, non potrà non essere sorpreso di maraviglia, vedendo un Re, che non intende altro che di tener pacato ed in riposo il suo Regno, e di rimover perciò da quello le rapine e le violenze, perchè punto non s'offendesse la libertà ecclesiastica, parlar con tanta riserba e moderazione, e con tante clausole piene di sommo rispetto e riverenza; come se a' Principi non fosse permesso per quiete de' loro Stati stabilire più forti ed efficaci leggi per estirpar que' mali e que' disordini onde vengono afflitti. Egli si protesta in prima, che quantunque contro le persone de' Prelati e de' Cherici comunemente la sua potestà non s'estenda; nulladimanco per la protezione e difesa che deve tenere di tutti i sudditi del suo Regno, perchè non siano oppressi, questo faceva che s'innalzasse il potere dell'eminente suo braccio. Concede di vantaggio, che i suoi Magistrati non possano contro le persone de' Prelati e dei Cherici, e nelle loro cause procedere per via di cognizion giudiciaria, e con formati processi; e perciò vuole, che si proceda per via di summaria ed estragiudizial cognizione, con tante moderazioni e rispettose riserve. Si dichiara e si protesta ancora, che si muove a ciò fare unicamente per affetto di carità e di compassione. Allega perciò l'esempio del Re Davide, che soccorse gl'Isdraeliti oppressi: di que', che per loro scampo confuggono alle statue de' Principi: che sia legge di natura ripulsare dal congiunto o vicino l'ingiurie: allega finalmente l'esempio di Mosè, il quale vedendo un Ebreo essere malmenato ed oppresso da un Egizio, lo stese morto a terra.

Ma quello che maggiormente dimostra la sua moderazione, si è il considerare, che tutto ciò stabilì non per via di legge e di solenne editto, ma per forma di Lettera Regia di maniera che volle, che questo suo regolamento non si dovesse avere come sua Costituzione, in vigor della quale potessero i suoi Magistrati per se medesimi procedere, siccome regolarmente provedono in tutti gli altri casi, come esecutori delle leggi, senza aver bisogno, che il Principe lor dia altra spezial facoltà; ma ordinò, che i Giustizieri facendosi il caso, dovessero ricorrere al Principe, e da quello ricevere particolari lettere, onde si comunicasse loro questa autorità, intendendo per ciò che in questi casi avrebbero proceduto non per via d'ordinaria potestà, ma per quella comunicata loro dal Principe, a cui si appartiene unicamente, per la potestà economica di reggere i suoi Stati, e sovente per modi, ed espedienti estraordinarj, e non comunali, dipendenti dalla suprema potestà del suo eminente braccio. Quindi è, che Bartolommeo di Capua42 istesso, per la di cui penna fu il Capitolo dettato, notò, che questo non era Capitolo, cioè Costituzione, ovvero Editto, sed forma literae Regiae Curiae, quae debet dirigi Officiali a Rege in pendenti, alias Officialis ipse non potest procedere secundum formam hujus Capituli: Et ita se habet consuetudo Magnae Curiae Vicariae, et omnium Civitatum Regni: ond'è, che niuno Ufficiale può procedere, nisi ex Regia commissione, come notò assai a proposito de Bottis43.

E quindi nacque la pratica continuata di mano in mano insino a' tempi nostri, che senza spezial commessione del Re, niun Tribunale può procedere servata la forma di questo Capitolo. Nel Regno degli Aragonesi, e nel principio ancora del Regno degli Austriaci, nel quale, come vedremo, il Tribunal del Sacro Consiglio di S. Chiara era nella sua maggiore elevatezza e splendore, e superiore a tutti gli altri, procedeva sì bene senz'altra commessione regia; ma ciò avveniva, perchè questo Tribunale rappresentava in tutto la persona del Re e sotto il suo nome tutto si spediva; ond'è, che sovente, come attesta l'istesso Bottis, soleva rimettere queste cause alla Gran Corte della Vicaria, alla quale davasi autorità di poter procedere contro gli Ecclesiastici servata forma Capitulorum Regni. Quindi negli Archivj di questo Tribunale osserviamo perciò molti processi fabbricati a tenore de' medesimi Capitoli. Ma innalzato da poi a' tempi degli Austriaci sopra tutti gli altri Tribunali quello del Collateral Consiglio, ed avendo tratto a se le supreme preminenze, ed ogni potestà economica, e lasciata agli altri Tribunali l'independenza per ciò, che riguarda le cose di giustizia, quindi nacque quello stile, che ora riteniamo, che da questo Tribunale, come rappresentante la persona del Re, si spediscono lettere regie, per le quali si commette regolarmente al S. C. che procedesse servata la forma di questi capitoli, e prima anche solevan commettersi al Cappellano Maggiore. Non vi sarebbe niuna implicanza perchè queste lettere non si potessero ancora drizzare al Reggente della Gran Corte della Vicaria, ovvero ai Presidi delle province, che anticamente erano chiamati Giustizieri, e ad altri Ufficiali Regj. Abbiamo molte di queste lettere drizzate da Roberto istesso al Reggente della Vicaria e suoi Giudici, com'è quella, che si legge sotto il titolo de Spoliatis pro Laico contra Clericum, e che comincia: Omnis praedatio; e l'altra che leggiamo presso Chioccarello: a' Giustizieri di Appruzzo Ultru, et Citra flumen Piscariae: a' Giustizieri di Val di Crati, e Terra Giordana: a' Giustizieri di Terra di Lavoro, ed a coloro del Contado di Molise. L'istesso fece Carlo Duca di Calabria suo figliuolo, Carlo III di Durazzo, Alfonso I e gli altri Re successori, come vedremo più innanzi. Ma ne' nostri tempi e de' nostri avoli, essendo più che mai cresciuta l'audacia e temerità de' Prelati, si è riputato migliore, per non esponere questi inferiori Ministri ai loro fulmini, e non entrare perciò in cimenti, di dirizzarsi queste lettere al Tribunal supremo del S. C. il qual regolarmente perciò vi procede.

Ma tanta moderazione del Re Roberto, tanto suo rispetto, a niente giovò a questo Principe, perchè i Prelati ed i Canonisti non declamassero contro questo suo regolamento. Sin da' tempi di Luca di Penna44, che scrisse sotto il Regno di Giovanna I: Hoc statutum, com'egli dice, multi Praelati, et Canonistae nitebantur infringere, dicentes, Principem Secularem nihil posse contra Clericos, et eorum causas directe, vel indirecte statuere, sed ipsi circa hoc inique loquuntur: tanto che bisognò ch'egli impugnasse la sua penna per confutare i loro errori. E ne' tempi posteriori, essendo più cresciuta la licenza degli Scrittori ecclesiastici, furon da essi sempre questi rimedi combattuti e riputati, com'essi dicono, offensivi alla immunità, ovvero libertà ecclesiastica. Nel decimoterzo tomo dei MS. giurisdizionali raccolti da Bartolommeo Chioccarelli, si legge una relazione delle tante controversie che sono state tra' Ministri del Re, e gli Ecclesiastici sopra questi Capitoli: si leggono ancora diverse allegazioni in jure fatte per difesa e per mostrar la giustizia de' medesimi: all'incontro quanto siansi affaticati gli Ecclesiastici per distruggere e far togliere la loro osservanza ed esecuzione; ma non ostante questi loro sforzi, per lo decorso di più secoli sono rimasti sempre stabili e fermi, e sono stati presso di noi sempre in uso, e praticati sotto quanti Principi mai da Roberto in qua hanno dominato questo Regno, e tuttavia sono nel lor fermo vigore ed inalterabil osservanza.

Di Roberto, oltre del Capitolo ad regale fastigium, ne abbiamo tre altri ordinanti il medesimo, drizzati secondo i casi accaduti a' suoi Uffiziali che si leggono impressi tra' Capitoli del Regno spediti da lui negli ultimi anni del Regno. Il primo è sotto la rubrica: Conservatorium pro Laico contra Clericum: che comincia: Charitatis affectus, drizzato a' Giustizieri d'Apruzzo Ultra, ad istanza di Ruggiero Conte di Celano per le molestie e turbazioni che gl'inferivano l'Abate, ed i Monaci del Convento di S. Maria della Vittoria. Il secondo, che comincia: Finis praecepti charitas ed è sotto il titolo, Conservatorium pro Clerico contra Clericum, fu drizzato al Giustiziere di Val di Crati e Terra Giordana, e fu spedito ad istanza di Giovanni Tavolaccio di Castrovillari Canonico Cosentino, per l'ingiuste molestie che gli venivan date da Guglielmo ed Oliviero Persona Cherici di Rossano, e da' loro congiunti e seguaci. Il terzo fu drizzato da Roberto al Reggente della G. Corte della Vicaria e suoi Giudici, e si legge sotto il titolo, de Spoliatis pro Laico contra Clericum, e comincia: Omnis praedatio: fu spedito ad istanza di Perotto Scalese di Napoli, il quale per essere stato con propria autorità, e violentemente spogliato della possessione d'un Territorio, ch'egli possedeva nelle pertinenze della città di Capua dal Vicario dell'Arcivescovo di Capua, ebbe ricorso a Roberto perchè vi dasse riparo. Oltre di questi che abbiamo impressi tra' Capitoli del Regno, furono da Bartolommeo Chioccarelli da' regi Archivi raccolte consimili lettere regie conservatoriali, spedite dal medesimo Roberto, da Carlo Duca di Calabria suo figliuolo, e da molti altri Re successori per quest'istesso fine e drizzate a' loro Ufficiali.

Carlo Duca di Calabria, mentr'era Vicario Generale del Regno, drizzò nell'anno 1322 consimili lettere al Capitano di Napoli, spedite ad istanza di Francesco Cannavacciolo di Napoli per le molestie che se gl'inferivano sopra la possessione d'una sua casa, situata dentro la Città di Napoli, dall'Abate Guglielmo Caracciolo con alcuni altri Cherici. L'istesso Carlo nel 1324 commette a' Giustizieri di Calabria, che a tenor del Capitolo di suo padre facciano purgar lo spoglio che avea patito Giovanni Canonico della maggior chiesa di S. Marco d'una vigna e certi buoi, da Guglielmo Malopere Primicerio di Napoli, e Vicario dell'Arcivescovo di Cosenza. Nel 1328 anno della morte del Duca di Calabria, il Re Roberto scrive alli Giustizieri di Terra di Lavoro e Contado di Molise, e d'Apruzzi Citra ed Ultra, che avendogli esposto Francesco Abate del Monastero di S. Maria di Cinquemiglia, che il Vescovo di Valve, pretendendo detta Badia appartenersi alla sua Chiesa, voleva di fatto spogliarlo della medesima, che mantenessero detto Abate nella possessione pacifica di detto monastero, nella quale lo ritrovavano, dunec justa causa possessionis duraverit. Roberto istesso nell'anno 1337 manda consimili lettere al Reggente e Giudici di Vicaria ed altri suoi Ufficiali, che juxta tenorem novi nostri Capituli, procedano su l'esposto fattogli da Tommaso Monsella di Salerno Maestro Razionale della Gran Corte, che stando egli in possesso del Castello di S. Giorgio situato in Calabria, il Vescovo di Melito, insieme con altri laici lo turbavano, e tentavano con violenza occupar i tenimenti del medesimo.

Il Re Carlo III d'Angiò nel 1383 scrisse al Gran Giustiziere del Regno o suo Luogotenente, ed alli Giudici della Gran Corte che rivocassero gli aggravi, e violenze fatte per l'Arcivescovo di Napoli, o suo Vicario per mezzo d'un Prete suo Cameriere in loro nome a Simone Guazza di Giugliano, in eseguirgli di fatto, e di propria autorità alcuni suoi beni mobili, pendente l'appellazione d'una sentenza data a favore di detto Cameriere, per un credito, che pretendeva conseguire in nome del suddetto Arcivescovo.

Il Re Alfonso I d'Aragona nel 1440 drizzò consimili lettere al Vescovo di Valenza Presidente del S. C. e Viceprotonotario del Regno, ed alli suoi regi Consiglieri, perchè a tenor di questi Capitoli emendassero lo spoglio, che Febo Sanseverino Vescovo di Cassano avea patito da Geliforte Spinello, il quale non ostante, che il Sanseverino era stato promosso a quel Vescovado da Bonifacio IX, e confermato da Papa Martino V, e per più anni l'avea pacificamente posseduto, asserendosi egli Vescovo, per forza, e fraude l'avea spogliato di fatto, e s'era intruso in detto Vescovado. Il medesimo Re nel 1478 scrisse al suo Vicerè, ed altri Ufficiali in Calabria, che avendogli esposto il Prete Guglielmo di Gambini di Mangano, pertinenza della città di Cosenza, che possedendo egli con altri Preti per più di venti anni alcuni beneficj, da certi altri Preti di fatto n'erano stati spogliati, perciò gl'incarica, che costando loro di questo spoglio, lo rivochino, e facciano mantenere il medesimo nel possesso con fargli corrispondere i frutti.

Il Re Ferdinando I nel 1481 scrive al Vescovo di Martorano, che non molesti in cosa alcuna Palamede di Landro Vescovo di Catanzaro, nè impedisca l'esazione de' frutti, e rendite del suo Vescovado, anzi se avesse alcune rendite, o ragioni nella diocesi del suo Vescovado glie le faccia corrispondere conforme e di giustizia: e nell'anno 1485 scrive al Castellano di Catanzaro che lo mantenga, e conservi nella pacifica possessione, nella quale era stato, e stava del suo Vescovado, facendogli corrispondere tutte le sue entrade e frutti spettanti a quello. Il medesimo Re nell'istesso anno scrive a Carlo Carafa Signore della terra di Montesarchio, dicendogli, che Fra Jacopo Sordella dell'Ordine di S. Gio: Gerosolimitano Commendatore della Commenda di detta Terra gli avea esposto, che possedendo detta Commenda concedutagli dalla sua Religione, ne era stato di fatto scacciato da Fra Ipolito d'Amelia in vigor di certe lettere ottenute surrettiziamente dalla Corte di Roma: perciò gli ordina che costandogli di questo spoglio per sommaria informazione, lo restituisca nella possessione.

Il Gran Capitano D. Consalvo di Cordua nel 1503 scrive ad un Ufficiale regio, che l'Abate Guglielmo Germano di Maratea, possedendo in vigor di Bolle appostoliche la Badia di S. Giovanni d'Abate Marco della diocesi di Cassano, n'era stato spogliato di fatto da Giovanni Caseo, gli ordina perciò, che servata la forma de' Capitoli del Regno restituisca detto Abate nella possessione, e gliela mantenghi, donec justa causa possessionis duraverit. Il medesimo Gran Capitano nell'anno 1506 ordina al Governadore di Calabria, che essendo vero, che l'Abate di S. Giovanni di Florio di Calabria sia stato spogliato di fatto dal Cherico Martino di Torponibus d'alcune Chiese, e Grancie annesse alla sua Badia, lo rimetta nella primiera possessione, e gliela conservi, donec etc.

Il Vicerè D. Giovanni d'Aragona Conte di Ripacorsa nel 1507 scrive al Governador di Calabria, ed agli altri Ufficiali di quella Provincia, che Fra Lodovico di Nicotera Vicario Generale di detta Provincia dell'Ordine di S. Francesco dell'Osservanza gli avea esposto, che da molti Prelati di quella provincia eran usate molte violenze a' Frati Osservanti del suo Ordine, che perciò ordina a detti ufficiali, che ad ogni istanza del detto Vicario procedano co' dovuti rimedi, che con effetto detti Prelati cessino ogni via di fatto, e di violenza contro detti Osservanti: ma se pretendono cos'alcuna, propongano le loro ragioni avanti Giudici competenti. Il medesimo Conte in detto anno scrive al Capitano di Cariati, dicendogli, che li giorni passati essendo stato spedito dal S. C. un editto, giusta la forma de' Capitoli del Regno, a favore di Tommaso Assagno Paleologo, il qual dicea essere stato turbato dal Vescovo di Cariati sopra la possessione del Casale di Belvedere, e territorj di Malapezza; dovendosi quello affiggere nelle porte della maggior Chiesa di Cariati, ed essendo ivi apparecchiato l'Algozino con l'editto in mano, ed il Giudice, Notajo e Testimonj per far l'atto dell'affissione; il Vicario del Vescovo colla maggior parte del Clero uscendo della Chiesa, levarono l'editto da mano dell'Algozino, e lo stracciarono, maltrattandolo insieme col Notajo, non senza grave offesa della dignità del S. C. comanda perciò al suddetto Capitano, che ordini al detto Vicario, ed a que' Preti, che v'intervennero, che fra quindici giorni debbiano venire in Napoli a presentarsi avanti il Vicerè, e non mai partire senz'espressa sua licenza.

Nell'anno 1574 Decio Caracciolo Abate della regal Cappella, ed Abadia di S. Pietro a Corte di Salerno, avendo dimandato al Vicerè esser conservato, e mantenuto nel quasi possesso d'esercitare alcune sue giurisdizioni spirituali e temporali, che teneva in detta Badia, nel quale era turbato dall'Arcivescovo di Salerno, che pretendeva di fatto spogliarlo di quelle; fu commesso l'affare al Regio Cappellan Maggiore, che provvedesse servata la forma di questi Capitoli, avanti del quale, speditosi il solito editto, comparve l'Arcivescovo, e formatosi processo, fu l'Abate mantenuto nella possessione delle giurisdizioni di detta sua Chiesa.

Nel 1593 avendo Giovanni Alfonso, Ferrante, ed altri della famiglia Buonuomo della città di Pozzuoli esposto al Vicerè, che tenendo essi nella maggior Chiesa una Cappella con un Sepolcro antico di loro Antenati, il Vescovo di Pozzuoli di fatto, e di notte avea fatto diroccare e levar detto sepolcro; dimandarono, che siccome di fatto s'era levato, così fosse riposto, e conservati nella possessione, nella quale erano. Fu il negozio dal Vicerè rimesso al Cappellan Maggiore, il quale, servata la forma di questi Capitoli, spedì il solito editto; ed ancorchè il Vescovo di quest'editto n'avesse avuto ricorso in Roma, e dalla Congregazione de' Cardinali fosse spedita lettera al Nunzio in Napoli, che facesse ordine al Cappellan Maggiore, che sotto pena di scomunica rivocasse l'editto, e che non tollerasse questa pratica, come pregiudiziale alla giurisdizione ecclesiastica, nulladimanco dal Cappellano Maggiore, e dal Collateral Consiglio fu fatta consulta al Vicerè insinuandogli, che non dovesse tener conto delle pretensioni di Roma, essendo l'osservanza di questi Capitoli antichissima nel Regno, e fondati a somma giustizia, per evitare gli spogli e le violenze.

Nel corso d'un altro secolo appresso, insino a' dì nostri, s'è tenuto questo stile sempre per fermo e costante, e gli Archivj del S. C. sono pieni d'innumerabili processi fabbricati sopra l'osservanza de' medesimi: tanto che oggi presso noi questa osservanza non riceve più contrasto, nè ammette più dubbio o difficoltà alcuna.

CAPITOLO V

Delle quattro Lettere Arbitrarie

Fra' capitoli del Re Roberto, non sono meno celebri i Conservatori regj, che le quattro Lettere Arbitrarie: riconoscono per Autore anch'elle questo savio Principe, il quale usando ora rigore, ora clemenza, secondochè la quiete e tranquillità del suo Regno richiedevano, le drizzava alli Giustizieri delle province. Ne leggiamo ancora un'altra diretta a Giovanni di Haya Maestro Giustiziero e Reggente della Corte della Vicaria, la quale in alcuni esemplari va sotto la rubrica: Litera arbitralis; in altri sotto il titolo: De Praeminentia M. C. Vicariae, e comincia: Si cum sceleratis. Quest'ultima, come quella che contiene le grandi prerogative che furono solamente concedute al Gran Giustiziero e suo Tribunale, e non agli altri Giustizieri delle province, come di procedere contro i disrobatori di strade, omicidi, ladri, famosi ladroni ed altri, per loro gravi ed infami delitti, senza accusa e senz'ordine; e di poter procedere col solo processo informativo alla tortura de' rei (prerogativa, che unicamente s'appartiene al Tribunal della Vicaria): ciò che non essendo stato ad altri conceduto, siccome furono le altre quattro lettere arbitrali drizzate a' Giustizieri delle province; quindi avvenne, che questa non si annoverasse tra le quattro, ma la facessero passare sotto il titolo de Praeminentia M. C. Vicariae. Girolamo Calà45 nel Trattato che compilò sopra questo soggetto, credette che tal prerogativa non dal Re Roberto fosse stata data a questo Tribunale, ma che prima l'avea già avuta da Carlo II suo padre per lo capitolo in accusatis; e che per questo capitolo si cum sceleratis, da Roberto le fosse stata tolta più tosto che conceduta, vedendosi essere stato quello drizzato a Giovanni di Haya, a cui unicamente fu conceduto tal arbitrio per le sue particolari ed eminenti virtù di fede, di giustizia e di zelo, e d'odio contro gli scellerati: dice però che da Roberto fu restituita tal preminenza a questo Tribunale per lo Capitolo juris censura, e per l'altro provisa juris sanctio. Ma non bisogna allontanarsi da quel che sentirono gli altri nostri Scrittori regnicoli, essere stata tal autorità ed arbitrio conceduto da Roberto a Giovanni, non già per le sue particolari virtù, ma come Gran Giustiziero della G. C. della Vicaria, per cui venne comunicata al suo Tribunale. Assai più s'ingannò quest'Autore, quando scrisse, che da Roberto le fosse stata restituita tal preminenza per li Capitoli juris censura, e provisa juris sanctio, come se quelle lettere fossero state drizzate al Gran Giustiziero di quel Tribunale. Il Capitolo juris censura, come si vedrà più innanzi, fu drizzato al Capitano di Napoli, Ufficiale, come si è detto, ch'era allora affatto diverso, e distinto dal Giustiziere della Vicaria: e l'altro conviene a tutti i Giustizieri delle province, non già unicamente al Giustiziere della G. C.

Furono chiamate Lettere Arbitrarie, non solo perchè Roberto le concedè rivocabili a suo volere e beneplacito; ma anche perchè si commetteva all'arbitrio degli Ufficiali di procedere ne' delitti in ogni tempo, o con tortura o senza, o con accusa, o per inquisizione, ovvero con composizione, usando clemenza, o con imporre le pene stabilite dalle leggi, usando rigore. Una di queste lettere porta perciò il titolo: De Arbitrio concesso Officialibus. L'altra, de Componendo, et Commutatione poenarum. La terza, Quod latrones, disrobatores stratarum, et piratae omni tempore torqueri possunt; e l'altra, de non procedendo ex officio, nisi in certis casibus, et ad tempus. Quella che fu drizzata a Giovanni di Haya pure fu detta Lettera Arbitrale; perchè nella fine si leggono queste parole: In his enim tibi plenam potestatem meri, et mixti Imperii, ac arbitrium competens duximus concedendum. È da credere che fosse stata dettata da Bartolommeo di Capua, come quella, che porta la data del 1313, quinto anno del Regno di Roberto.

Fabio Montelione da Girace in quel suo ridicolo Commento, che fece nell'anno 1555 sopra queste quattro Lettere Arbitrarie, dedicato da lui a Carlo Spinelli I, Duca di Seminara, portò opinione, che la prima lettera arbitrale fosse quella, che tra' capitoli del Regno leggiamo sotto la rubrica De non procedendo ex officio, ec. la qual comincia: Ne tuorum: ma se deve attendersi l'ordine de' tempi, dovrà quella riputarsi l'ultima, non la prima. Fu questa istromentata per Giovanni Grillo Viceprotonotario del Regno, dopo la morte di Bartolommeo di Capua, nel 1329 ventesimo primo anno del Regno di Roberto, come porta la sua data; la quale deve correggersi, ed in vece di Regnorum nostrorum anno 20 deve leggersi anno 21. In questa si dà arbitrio e potestà a' Presidi e Capitani di poter procedere ex officio in alcuni delitti, senza querela, o accusazione, cioè in tutti quelli, dove dalle leggi vien imposta pena di morte civile o naturale, ovvero troncamento di membra: ove si tratti d'ingiuria inferita a persone ecclesiastiche, pupille e vedove: e finalmente negli omicidj clandestini, ove non appaja accusatore alcuno.

Più antica certamente fu quella, che leggiamo sotto la rubrica de Arbitrio concesso Officialibus; che comincia: Juris censura. Quella fu dettata da Bartolommeo di Capua nel 1313 quinto anno del Regno di Roberto, come è chiaro dalla sua data somministrataci da Jacopo Anello de Bottis nelle sue addizioni a questo capitolo. A chi fosse stata drizzata, ce ne mette in dubbio l'edizione vulgata, nella quale si legge: Magistris Rationalibus etc. e Bottis, il quale riferisce in altre edizioni leggersi indrizzata Iustitiario Basilicatae. Ma dal corpo della lettera è facile conoscere, che quella fosse stata drizzata al Capitano di Napoli poichè si commette al suo arbitrio, e potestà, per li frequenti eccessi, che si commettevano nella città di Napoli e di Pozzuoli, e ne' loro distretti, dove erano insorti famosi ladroni, disrobatori di strade, incendiari, rattori violenti, ed altri autori d'enormi scelleraggini e d'infami delitti, che procedesse in quelli con ogni severità e rigore, postergato ogni ordine, non osservate le regole comuni prescritte ne' Capitoli del Regno; ma attendendo solamente alla pura e semplice sostanza della verità, col consiglio del suo Giudice, sterpi, e svella da que' luoghi questi reprobi, ed uomini sì rei, affinchè ritorni in quelli la quiete, nocendi facultas abeat, et pacis optata amaenitas suavius reviviscat. È noto, che al Capitano di Napoli s'apparteneva in quei tempi anche il governo di Pozzuoli, e suo distretto, come fu chiaramente dimostrato da Camillo Tutini nel Teatro de' Gran Giustizieri del Regno, e da noi altrove fu rapportato.

L'altra lettera arbitrale, che leggiamo sotto la rubrica: Quod latrones, disrobatores, etc., e che comincia: Provisa juris sanctio, non vi è dubbio, che pure fosse stata da Roberto scritta per mano di Bartolommeo di Capua; poichè sopra della medesima abbiamo di questo Giureconsulto alcune note. Si dà facoltà per la medesima a' Giustizieri del Regno, che contro gl'insigni ladroni, che nelle strade, nelle case ed in mare rubano, e contro altri malfattori notati di maggiori scelleraggini, possano procedere in ogni tempo a tormentargli, eziandio in giorno di Pasqua, senza accusatore, senza ricercar plegierie, a loro arbitrio e facoltà.

L'ultima si legge sotto il titolo, de Componendo, et Commutatione poenarum, e comincia: Exercere volentes benigne. In questa Roberto, temperando il molto rigore finora praticato, permette a' suoi Ufficiali, e dà loro potestà di poter componere, e commutare con multe pecuniarie le pene stabilite dalle leggi in questi delitti, cioè, d'asportazione d'armi, per gli omicidj clandestini; commutar le pene, che gli Ufficiali medesimi avranno imposte ne' loro banni, o che imponeranno nell'avvenire all'università o persone particolari: le pene delle difese, de parendo juri, e nell'altre arbitrarie, e nelle multe. In tutti questi casi loro si permette, avuto riguardo alla povertà, all'impotenza, ovvero ad altra ragionevol cagione, in certa quantitate pecuniae componere pro Curiae nostrae parte.

Fu per questa lettera arbitrale Roberto biasimato d'avarizia da' suoi detrattori, e che avesse perciò oscurata la fama delle altre virtù sue; e Scipione Ammirato ne' suoi Ritratti rapporta, che questo savio Re fosse stato perciò biasimato d'avarizia, e creduto essere stato cagione delle molte discordie e divisioni, che nacquero in molte città del Regno tra' lor Cittadini per le composizioni, ch'egli traea dagli misfatti de' suoi sudditi, più in danari che in sangue; e ch'egli era solito scusarsi con dire, che tutto ciò gli conveniva di fare per aver onde nudrire cotante armate, che quasi ogni anno era costretto di mettere in punto per la ricovrazione del Regno di Sicilia. Ma chiunque considererà, che Roberto queste composizioni le ristrinse a certi non gravi delitti con tanta riserva e moderazione, ed avuto ogni riguardo alla condizione delle persone, ed a molte altre circostanze, secondo l'arbitrio d'un uomo prudente e da bene, non lo condannerà certamente per sordido ed avaro.

Queste sono le cotanto presso di noi celebri e famose Lettere Arbitrarie, sopra le quali sin da' tempi della Regina Giovanna I, il Viceprotonotario Sergio Donnorso fece un Commento, del quale fa egli menzione nelle note a' Capitoli del Regno46, e di cui fu anche ricordevole Pier Vincenti nel suo Teatro dei Protonotari del Regno47; le quali nell'investiture dei Feudi furon da poi concedute a' Baroni insieme col mero e misto imperio; non che Roberto avesse quelle a loro concedute, poichè esse furono drizzate a' Giustizieri, non a' Baroni, i quali allora non aveano giurisdizion criminale, nè il mero e misto imperio, siccome aveano i Giustizieri delle province. I Baroni insino al Regno d'Alfonso I d'Aragona, ovvero, come credettero alcuni, di Giovanna II, non aveano nelle loro terre e castella, che la giurisdizion civile. Non potevano prima d'Alfonso i Feudatari, che possedevano terre con Vassalli, esercitar altra giurisdizione, se non quella infima e bassa, indrizzata unicamente a sedar le liti e le discordie, che sogliono nascere tra gli abitatori de' luoghi, creando a questo fine alcuni Ufficiali annuali chiamati Camerlenghi, i quali non avean altra giurisdizione, che di conoscere e giudicare d'alcune cause minime e sommarie.

I Giustizieri delle province, ed il Tribunal della Gran Corte erano quelli Magistrati, che esercitavano l'alta e piena giurisdizione sopra tutti i castelli e luoghi del Regno48. Non altrimenti che praticavasi a' tempi de' Romani, i quali nelle loro città e terre aveano minori Magistrati, che s'eleggevano dal Corpo delle medesime chiamati Defensores, da' quali s'esercitava una bassa, ed infima giurisdizione, consistente nella cognizione delle cause minime, e sommarie civili.

In luogo di questi Difensori, secondo avvertì a proposito Andrea d'Isernia49, succederono poi nel nostro Regno i Baglivi de' luoghi, i quali conoscevano delle cose civili, de' furti minimi, de' danni dati, dei pesi e misure, e d'altre cause leggieri, e di picciolo momento50. Ma le cose più gravi, e massimamente quelle, che riguardavano il mero imperio, e la giurisdizione criminale, secondo le leggi de' Romani, appartenevano a' Presidi delle province, in vece de' quali da poi nel nostro Regno furono costituiti i Giustizieri delle Regioni51. E però non è maraviglia, che le concessioni delle Terre con vassalli, portassero con esso loro quell'infima giurisdizione, come a loro coerente, e da esse inseparabile, e non il mero imperio e la giurisdizion criminale, che non poteva dirsi alla medesima coerente, siccome quella, che non da' proprj Magistrati, ma da' Presidi prima soleva esercitarsi, e da poi non da' Baglivi de' luoghi, ma da' Giustizieri delle regioni.

Marino Freccia52 testifica perciò, che avendo egli letto il privilegio che fece Carlo I d'Angiò, quando donò al suo figliuolo unigenito la città di Salerno col titolo di Principato, con altre terre e città, come Ravello, Amalfi, Sorrento, Nocera e Sarno, gli concedè solamente in questi luoghi la giurisdizione civile, e fu notato per cosa rara, che nella città di Salerno gli concedesse ancora la giurisdizion criminale, circoscritta però dal circuito delle mura, e dentro quelle ristretta, e non oltre; ma ciò fu propter titulum suae dignitatis, come dice questo Scrittore, poichè in questi tempi i Baroni non aveano giurisdizion criminale. Chi cominciasse a concederla, vario e discorde è il parere dei nostri Autori. Matteo d'Afflitto53, Grammatico54, Caravita55, il Presidente de Franchis56, ed altri sostennero, che il primo fosse stato il Re Alfonso I d'Aragona; e quest'ultimo Scrittore dice non essersi ciò posto in uso, se non da' Re Aragonesi. Altri, come Francesco d'Amico57, il reggente Capecelatro58 e Capobianco59, la riportano un poco più in dietro, cioè a' tempi della Regina Giovanna II; ma se dobbiamo credere a quel gravissimo istorico, Angelo di Costanzo60, bisognerà dire, che il nostro Re Roberto fosse stato il primo. Favellando questo Scrittore della liberalità di questo Principe, narra, che per infiniti privilegi conceduti a' Baroni, a' Cavalieri particolari, tanto Napoletani quanto dell'altre terre del Regno, si vedea quanto fosse stato verso i medesimi liberalissimo, a' quali donò Titoli, Castella, e Feudi con giurisdizioni criminali, essendo fin a quel tempo costume, che rarissimi de' Conti del Regno avessero la giurisdizione criminale nelle lor terre; e questo Istorico medesimo rapporta ancora, che il Re Ladislao concedè la giurisdizione criminale ad Antonello di Costanzo sopra Tevarola, dov'egli ed i suoi per ottanta anni non avevano avuto altro che la civile61.

Che che ne sia, se Roberto o altri suoi successori a qualche suo benemerito avesse usata questa insolita liberalità, egli è certo, che da Alfonso I e dagli altri Re aragonesi suoi successori, furon poste in uso; e con maggior frequenza fu, nelle concessioni fatte ai Baroni, data la giurisdizione criminale, o nell'investiture fu conceduto loro anche la potestà, ed arbitrio contenuto in queste quattro Lettere Arbitrarie, ed oggi si è ridotto a stile, e quasi formolario di tutte l'investiture, che si danno, di mettervi anche questa facoltà per clausola.

Da ciò n'è nato, che siccome prima queste lettere erano a beneplacito ed arbitrio del Principe, rivocabili e ristrette a certi confini; così per quel che riguarda le persone de' Baroni, per le concessioni, che ne tengono nelle loro investiture, sono irrevocabili; e maggiore si vide in ciò essere stata l'autorità, ed arbitrio dei medesimi, che degli Ufficiali regi, a' quali (come al Reggente e suoi Giudici della G. C. della Vicaria, a' governadori delle province, Capitani delle terre ed altri Ufficiali del Regno) fu prescritto dall'Imperador Carlo V per mezzo di sue prammatiche62 il modo di componere i delitti e commutar le pene corporali in pecuniarie, e vietato di farlo senza suo consenso o del Vicerè del Regno, e senza rimession della parte offesa, o ne' casi che si dovesse imporre pena di morte naturale, o di troncamento di membra. E poichè a' Baroni si trovavano concedute quelle lettere, affinchè il loro arbitrio stasse ristretto fra' termini del dovere e di giustizia; quindi l'istesso Imperador Carlo V con altra sua particolar prammatica63 stabilita per li Baroni e loro Ufficiali ordinò che non dovessero abusarsi della facoltà, che tenevano nella commutazion delle pene, ma servirsene fra' termini del giusto e con ragionevol modo: minacciandogli in caso d'abuso della privazione de' loro privilegi.

CAPITOLO VI

De' Riti della Regia camera

Pure sotto il Regno di Roberto furono compilati i riti della Regia Camera. Questo Tribunale non solo in tempo dell'Imperador Federico II si reggeva dai maestri Razionali, ma anche nel Regno di questi Re angioini. Erano questi Ufficiali di grande autorità, e perciò vediamo i più distinti personaggi di que' tempi impiegati a queste cariche; e dalla Regina Giovanna I furono di maggiori prerogative e privilegi arricchiti. La principal loro incombenza era d'invigilare sopra i diritti e rendite fiscali, costringere i minori Ufficiali come Doganieri, Tesorieri, Credenzieri ed altri, a render ragione della loro amministrazione, ricevere da essi i conti dell'esazioni fatte, e raccogliere il denaro per mandarlo alla Camera del Re. Queste rendite per la maggior parte si cavavano da' dazi, gabelle, dogane, regalie e da altre ragioni fiscali, così antiche come nuove. Nel Regno de' Normanni queste esazioni restringevansi a poco numero, ed erano assai moderate, e particolarmente in tempo del buon Re Guglielmo; ma da poi che l'Imperator Federico I restituì le regalie, che s'erano quasi perdute in Italia, e che tutti gli altri Principi, al di lui esempio, vollero anche restituirle ne' loro Stati, s'accrebbe il di lor numero, e furono più pesanti. Così passato questo Regno dai Normanni a' Svevi, Federico II ve n'impose delle nuove: instituto, che fu poi dagli altri Re suoi successori continuato, come quello che conduceva molto all'abbondanza del loro erario, donde potevano sostenere più grandi eserciti e numerose armate. I Re della casa d'Angiò, ancorchè più volte ne' loro Capitoli promettessero moderarle, e di ridurle secondo erano al tempo del Re Guglielmo il Buono; con tutto ciò, per le lunghe ed ostinate guerre che soffrirono, e particolarmente per quella di Sicilia, non ne fecero nulla, anzi di tempo in tempo più crebbero. Furono per ciò queste ragioni fiscali divise in antiche e nuove.

Dell'antiche, cioè di quelle, che furono prima dall'Imperador Federico II nel Regno di Guglielmo, e suoi successori Normanni, abbiamo che Andrea d'Isernia64 ne formò due Cataloghi: uno se ne legge nelle note, che fece alle Costituzioni del Regno sotto la rubrica de decimis: e l'altro tra i riti della Regia Camera, pure sotto il medesimo titolo65. In poche cose, e sol nell'ordine è l'uno vario dall'altro: ecco il novero, che ne fece nelle Costituzioni.

Jura vetera sunt haec, videlicet

Dohana.

Anchoragium.

Scalaticum.

Glandium, et similium.

Jus Tumuli.

Portus, et Piscaria.

Jus Affidaturae.

Herbagium, Pascua.

Passagium vetus.

Jus Casei, et Olei non est ubique per Regnum.

Ecco l'altro che pose fra i Riti della Camera.

Jura vetera sunt haec

Jus Dohanae.

Jus Anchoragii.

Jus Scolatici, ovvero

Jus Colli.

Jus Tumuli.

Jus Portus, et Piscariae vetus.

Jus Bucceriae vetus.

Jus Affidaturae herbagii, pascuorum, glandium, et similium.

Jus Casei, et Olei, non est ubique per Regnum.

Jus Passagii vetus.

Delle nuove parimente ne abbiamo del medesimo Autore ne' luoghi allegati due cataloghi. Furono queste introdotte da Federico II Principe appo gli Scrittori Guelfi, che scrissero sotto il Regno degli Angioini, riputato tiranno, e che angariasse in cento maniere i suoi sudditi: Andrea d'Isernia sopra gli altri l'ha sempre nelle sue opere malmenato, e dipinto per un crudele, e lo pone per ciò nel fuoco penace dell'Inferno: dice nelle Costituzioni66, che perciò la Chiesa non vuole le decime di queste esazioni, come ingiuste, ed imposte da Federico contro Dio e la giustizia: De illis non vult Ecclesia decimas, tanquam de male oblatis, quae imposita fuerunt per illum contra Deum, et justitiam: per quod videtur ille Federicus quiescere in pice, et non in pace. E nel Rito I sotto il titolo de Jure Tinctoriae, et Celandrae, dicendo che questi dritti come nuovi ed odiosi non doveano stendersi per interpetrazione, ma più tosto restringersi, scrisse: Imposita fuerunt haec ab eo, qui depositus fuit a Regno, et Imperio: poena sua propterea in Inferno crescit semper, sicut poena Arii, ut Augustinus dicit. Ma queste erano vane querele, parole inutili e buttate al vento. S'incolpava, e detestava Federico per avergli introdotti, si declamavano per empj ed ingiusti; ma non per questo i Re Angioini, Roberto istesso, e Carlo suo padre, sotto i quali egli scrivea, gli tralasciarono; anzi Roberto per avergli rigidamente esatti ed accresciuti ne fu imputato d'avarizia.

L'istesso Andrea67, che declamando dice, che la Chiesa nè men per quelli vuol decime, ci racconta, che Filippo Minutolo Arcivescovo di Napoli, mal soddisfatto della convenzione passata col Re Carlo II che si dovessero pagar le decime per le due terze parti, lasciandone una, che si credette poter importare per li nuovi ed illeciti diritti, tornò a moverne litigio, credendo essere stato ingannato; ma dopo un lungo contrasto, essendosi appurato che importava assai meno ciò che gli apparteneva, quando non voleva esigere per li nuovi dazj, i quali importavano somma assai maggiore dei vecchi, e che perciò bisognava restituir grosse somme, niente curandosi più dell'indebita esazione, nè di proseguirla per l'avvenire, pregò il Re che per grazia glie le accordasse, e continuasse ad esigere le due terze parti, come prima; e per togliere ogni scrupolo, il Re acconsentì, che per l'avvenire si pagassero a lui due parti intere; ma che ciò che gli veniva per questo suo dono, dovesse impiegarlo per l'edificio del Duomo di Napoli, e quello finito, se gli dovesse continuare il pagamento con peso di pregare Iddio per l'anime de' suoi genitori, e di dover ergere in quella Chiesa alcuni altari, siccome narra Isernia, che a suo tempo si faceva e si pagava68.

Questi nuovi diritti, secondo il novero, che fa Isernia nelle Costituzioni del Regno, sono:

Nova sunt haec, videlicet

Jus Fundici Ferri.

Azarii. Picis.

Salis.

Jus Staterae, seu Celandrae.

Ponderaturae.

Jus Mensuraturae.

Riae de nove.

Jus Setae. Jus Cambii.

Saponis. Molendini.

Bechariae novae.

Imbarcaturae. Jus Sepi.

Jus Portus, et piscariae novum.

Jus Exiturae.

Jus Decini. Tentoriae.

Jus Marchium.

Jus Balistrarum. Jus Gallae.

Jus Lignaminum non est ubique.

Jus Gabellae auripellis non est ubique per Regnum.

Jus Resinae, seu reficae majoris, et minoris non est ubique, sed Neapoli.

L'altro Catalogo delle medesime, che pose fra i Riti è questo.

Jura nova sunt haec

Jus Fundici.

Jus Ferri.

Jus Azarii.

Jus Picis.

Jus Salis.

Jus Staterae, seu ponderaturae.

Jus Mensuraturae.

Jus Exiturae.

Jus Setae.

Jus Tinctoriae, et Celandrae.

Jus Cambii.

Jus Bucceriae novum.

Jus Imbarcaturae.

Jus Sepi.

Jus Partus, et Piscariae novum.

Jus Decini.

Jus Balistrarum.

Jus Reficae majoris, et minoris.

Jus Marium, saponis, molendini, et gallae, non sunt ubique, sed in Apulea.

Jus Lignaminum, non est ubique.

Jus Gabellae auripellis.

Di tutte queste ragioni fiscali, delle loro esazioni, delle persone che erano obbligate a pagarle, del modo di riceverne conto da' Doganieri, Credenzieri, Gabellotti, ed altri minori Ufficiali, delle loro colpe e difetti nell'amministrazione de' loro pleggi, degl'incanti, che doveano premettersi per gli affitti, e degli escomputi pretesi, e di tutte le quistioni e liti che insorgevano intorno a ciò tra le Parti e 'l Fisco, questo Tribunale della Camera de' Conti n'era il giudice competente. Veniva retto, oltre il Luogotenente del Gran Camerario suo Capo, da' Maestri Razionali, chiamati così, a rationibus quibus praesunt69. Era perciò questo Tribunale nomato Auditorium rationum: poi fa detto Audientia Summaria: e finalmente Camera Summaria70. Accadevano per conseguenza molto spesso de' dubbj intorno a tutte queste cose, ed i M. Razionali li decidevano, e secondo le loro decisioni, da quelle che furono in ogni tempo uniformi e costanti, ne sursero vari Riti e stili di giudicare, e varie norme e regole per potersi in casi simili, in decorso di tempo, valere. Prima d'Andrea d'Isernia questi Riti ed osservanze non si potevano ricavare, se non dai libri del Tribunale, ove erano notati: e poichè a tutti non era facile averne copia o comodità d'osservargli, non erano così universalmente noti e palesi. Furono, egli è vero, alcuni regolamenti a ciò attenenti fatti inserire nelle nostre Costituzioni, come sotto il titolo de Officio Magistrorum Fundicariorum, ed in alcuni altri; ma dice l'istesso Andrea nelle note a questa Costituzione, che gli altri statuti di Federico a ciò riguardanti, erano nelle dogane, nè furono uniti a quel volume delle Costituzioni: Sicut dicunt alia statuta Imperialia, quae sunt in Dohanis, nec sunt redacta in hoc volumine. Questo gravissimo Giureconsulto fu dunque, che trattigli da' registri delle dogane e degli Atti di quel Tribunale, gli compilò, e ridusse in quella forma che ora si leggono. Nè era da sperare che altri avessero potuto con tanta diligenza, ed esattezza por mano a quest'opra, con quanta da lui si fece. Era stato egli creato M. Razionale dal Re Carlo II, e poi visse tale in tutto il tempo che regnò Roberto, che vuol dire 34 altri anni, sin che dalla Regina Giovanna I non fosse innalzato al posto di Luogotenente; onde niuno meglio di lui poteva darci i Riti di questo Tribunale, e compilargli con tanta nettezza e dottrina, con quanta si vede.

Ch'egli ne fosse stato il Compilatore, non è da dubitare: abbiamo veduto per lo confronto fatto dei Cataloghi di queste ragioni fiscali, riconoscer quelli un medesimo Autore. È manifesto ancora da un altro confronto, che può farsi di ciò che scrisse l'istesso Andrea ne' Commentarj de' Feudi sotto il titolo, Quae sint regalia, in § vectigalia, in add. n. 14 e nelle note alla Costituzione suddetta de Officio Magistrorum Fundicariorum, e da ciò che si legge in questi Riti sotto la rubrica de jure fundici71, ove si veggono ripetute ad literam l'istesse parole. Il medesimo Andrea nell'ultimo Rito de jure Dohanae nel fine cita se stesso; si rimette a quel ch'egli medesimo avea scritto in cap. unico, § Sacramentum, de consuet. rect. feud. Ce lo testificano ancora gli Autori suoi coetanei, o che fiorirono non molto dopo lui. Luca di Penna fu suo contemporaneo, perchè fu coetaneo di Bartolo, e quegli attesta, il Compilatore di questi Riti essere stato Andrea72. Goffredo di Gaeta, che nell'anno 1460 come e' dice nel Rito 2 de decimis, compose i Commentarj, ovvero letture sopra i medesimi, passa in più luoghi per cosa fuor d'ogni dubbio che Andrea ne fu l'Autore73. Il medesimo scrissero Liparulo nella di lui vita74, e l'Anonimo75 Autor delle Note a' Riti suddetti. E finalmente a lettere cubitali ciò si legge nel Codice di questi Riti, che si conserva nell'Archivio della Regia Camera, che porta in fronte questo titolo: Ritus Domini Andreae de Isernia super universis juribus Dohanarum, et aliarum Regni Siciliae Gabellarum.

Furono appellati da Andrea questi Riti Jura Imperialia, non perchè l'Imperador Federico nella maniera, che ora si leggono, gli avesse egli fatti compilare, come fece del libro delle nostre Costituzioni; ma perchè alcuni dritti, che si leggono in essi, furono nuovamente da Federico introdotti, e chiamati per ciò jura nova, ovvero Imperialia, a differenza degli antichi, chiamati jura vetera, ch'erano prima di lui nel Regno de' Normanni. Ancorchè Andrea d'Isernia, per privato studio e diligenza, avesse fatta questa Compilazione, non per pubblica autorità, siccome furono da poi fatti compilare i Riti della G. Corte della Vicaria dalla Regina Giovanna II, che per sua Costituzione diede loro forza e vigore; non è però, che i medesimi non abbiano avuta sempre, siccome ritengono ancora oggi, tutta l'esecuzione ed osservanza, e che non abbiano presso noi quel medesimo vigore, che hanno le leggi nostre scritte, come dipendenti da un non mai interrotto stile, e da un antico uso di questo Tribunale76. Egli è vero, che per lo corso poco men di quattro secoli, da che furono compilati, molte cose sono mutate, ed altre cose nuove introdotte, onde di questo Tribunale, oltre i Riti, abbiamo ora anche molti Arresti raccolti dal Reggente de Marinis; nulladimanco in ciò, che per nuova legge non fu mutato, o per contrario uso andato in dimenticanza, han tutta la forza e tutto il lor vigore.

Abbracciò Andrea in questa Compilazione tutti i dritti così antichi, come nuovi di sopra annoverati, divisegli con più distinzione in più rubriche, e collocò sotto ciascuna di esse più o meno Riti, secondo che la copia, o brevità del soggetto richiedeva. Trattò ancora, quasi per appendice, di molte cose appartenenti agli Ufficiali, che hanno l'amministrazione ed esazione de' medesimi, con rubriche separate, come si vede nella rubrica 1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37 e 38. Egli è da avvertire che fra questi si leggono alcuni Arresti fatti dai M. Razionali dopo la compilazione fatta da Isernia, e inseriti da poi ne' luoghi adattati al soggetto, com'è l'arresto, che si legge sotto la rubrica 11 de Tracta, fatta a settembre dell'anno 1382 e consimili. In oltre la rubrica 31 ch'è l'ultima, de jure Falangae, seu Falangagii, fu aggiunta dopo la Compilazione d'Isernia; perchè questo nuovo dritto o sia gabella, ch'è membro della Dogana, fu imposto nell'anno 1385 dal Re Carlo III di Durazzo: questo Principe l'impose dalla città di Gaeta insino a Reggio per quanto corre il Mar Tirreno77: da poi Alfonso I d'Aragona nell'anno 1452 lo stese per tutto il Regno, dal fiume Tronto insino a Reggio per quanto corre il Mar Adriatico: tra questi due Mari è collocato il Regno.

Il primo, che dopo un secolo e più anni commentasse questi Riti fu Goffredo di Gaeta figliuolo di Carlo, che fiorì sotto il Re Ladislao e la Regina Giovanna II, in qualità di Avvocato fiscale. Goffredo suo figliuolo emulando le virtù paterne, e calcando le medesime sue pedate, fu gran tempo nel Regno della Regina Giovanna II M. Razionale, da poi dal Re Alfonso I avendo questo Principe al Tribunale della Camera de' Conti aggiunti quattro Presidenti di toga, e due idioti, fu creato Presidente della medesima; la qual carica continuò nel Regno di Ferdinando I infino al tempo di sua morte, che accadde nell'anno 1463 è verisimile che cominciasse questa sua fatica nel Regno d'Alfonso, e la terminasse sotto Ferdinando, già che nel Rito 2 de decimis, dice, che a riguardo del tempo, nel quale egli scrivea, cioè nel 1460 i diritti imposti da Federico non si potevano dir più nuovi, ma antichi, essendo scorsi dal dì della sua deposizione (che la pone nel 1244) ducento e sedici anni. I suoi Commentarj sono dotti, gravi e proprj della materia che si tratta, senza divagarsi in quistioni inutili ed estranee, come allora correva il vizio degli altri Commentatori. Perciò furono dai Professori de' seguenti tempi tenuti in sommo pregio, e riputato l'Autore per uno de' maggiori Giureconsulti de' suoi tempi. Morì egli in Napoli nel 1463 come lo dimostra l'iscrizione del suo sepolcro, che si vede nella chiesa di S. Pietro Martire nella cappella della sua famiglia, ove giace sepolto insieme con Carlo suo Padre.

Dopo il corso d'un altro secolo abbiamo che fossero state fatte quelle note, che si leggono a questi Riti d'un Autore incerto ed Anonimo; poichè s'allegano dal medesimo decreti ed arresti della Camera degli anni 1554, come nel Rito primo de Jure Ponderaturae, del 1565 come nel Rito 14 de Jure Fundici, ed altrove allega molte scritture e consulte di quel Tribunale fatte in questi medesimi tempi. Allega spesso Goffredo di Gaeta, Matteo d'Afflitto, e sovente anche Autori del decimosesto secolo. Queste note sono proprie, dotte ed utilissime, ripiene di molte notizie degli atti del Tribunale, de' suoi arresti, lettere, consulte, carte regali, registri e ogni altro che poteva conducere alla vera intelligenza de' vocaboli, e de' sentimenti di questi Riti e delle mutazioni, aggiunzioni e variazioni ch'erano seguite insino a' suoi tempi, intorno alle nuove imposizioni d'altri diritti e gabelle, e delle loro origini, e progressi ed abusi; tanto che non meriterebbe il suo nome presso i posteri essere rimaso così oscuro e sepolto.

Abbiam veduto poi a dì nostri un altro Commento, ovvero come l'Autor gli chiama, nuove Addizioni su questi Riti, compilato per Cesare Nicolò Pisani Giureconsulto napoletano, il quale nell'anno 1699 insieme co' Commentarj di Gaeta, e note dell'Anonimo, gli diede in Napoli alle stampe. Sono indegne d'esser paragonate, e poste insieme colle fatiche di que' due insigni Giureconsulti; sono piene di cose vane ed inutili, ricolme di quistioni lontane ed estranee di quel che ricercava il soggetto: diffuse e goffe, ed unicamente poste insieme senz'ordine e senza metodo, per far crescere il volume.

CAPITOLO VII

Degli Uomini illustri per lettere, che fiorirono sotto Roberto, e sotto la Regina Giovanna sua nipote

Fra gli altri pregi, che adornarono la persona di Roberto, fu l'essere stato amantissimo di tutti i Scienziati eccellenti de' suoi tempi, e gran letterato insieme e protettore delle lettere.

Di questo Principe veramente potè dirsi, che

Fur le Muse nudrite a un tempo istesso,
Ed anco esercitate.

Leggansi i tanti elogi di Giovanni Villani78, del Petrarca79, e del Boccaccio80 suoi contemporanei, che per ciò con tante lodi innalzarono. Si legge di questo Re un trattato delle virtù morali composto da lui in varie rime toscane. Questo trattato lo fece imprimere in Roma l'anno 1642 insieme con alcune rime del Petrarca estratte da un suo originale, col Tesoretto di Ser Brunetto Latini, e con quattro canzoni di Bindo Bonichi da Siena, il Conte Federico Ubaldini, e porta questo titolo: Il trattato delle virtù morali di Roberto Re di Gerusalemme. Egli, come dice l'Ubaldini, cimentò le forze del suo ingegno nella vecchiaja, applicandosi a rimare, e volle più tosto per questa opera imitare i più saggi Re della terra come Salomone (onde perciò non volle al libro porre altra inscrizione, che di Re di Gerusalemme), l'Imperador M. Aurelio Antonino, che lasciò scritti in greco dodici libri morali della sua vita (se non sono favolosi, come gli credette il Castelvetro), Basilio Macedone, Lione Isaurico, Emmanuel Comneno ed altri Imperadori greci, che ne composero de' simiglianti; che andar dietro a' suoi predecessori Re di Sicilia, come all'Imperador Federico II ed al Re Manfredi, ad Enzio, e simili, i quali tutti intesi a cose amorose, solamente di quelle vollero tesser canzoni. Scrisse ancora, oltre le suddette rime, alcune lettere latine in prosa, due delle quali sono volgarizzate presso Giovanni Villani, mandate, l'una nell'anno 1333 al Popolo fiorentino, e l'altra a Gualtieri Duca d'Atene, quando nell'anno 1341 pigliò la Signoria di Fiorenza.

Nel suo Regno fiorirono le lettere in guisa, che i Professori di qualunque condizione si fossero, ancorchè di bassa fortuna, gl'innalzava a' primi onori, e con umanità grandissima gli accoglieva ed accarezzava: andava a sentire in piedi i pubblici Lettori, che leggevano in Napoli, ed onorava gli Scolari.

Per tralasciar infiniti esempi, venendo il Petrarca di Francia per pigliare la Corona di lauro a Roma, mandò Gio. Barile, che in suo nome assistesse in Campidoglio quella giornata come suo Ambasciadore, scusandosi col Petrarca, che l'estrema vecchiezza era cagione, che non venisse in persona a ponergli la corona in testa di sua mano; ed ambiva, che l'Affrica composta da costui, a lui s'indirizzasse. Favorì grandemente i Teologi ed i Filosofi81, tanto che nel suo Regno queste facoltà cominciarono a fiorire in Napoli.

La teologia Scolastica ridotta ne' suoi tempi in arte, e fatta pedissequa della filosofia d'Aristotele, secondo il metodo prescritto dagli Averroisti, vi pose piede, e si rese più considerabile per le famose fazioni de' Tomisti, e degli Scotisti sostenute da due Ordini allora considerabili de' Frati Predicatori e de' Frati Minori. I primi seguivano la dottrina d'Alberto Magno, e da poi di S. Tommaso, nomato il Dottor Angelico suo discepolo, che si rese poi Capo di questa Setta di Scolastici, detti perciò Tomisti. I secondi seguivano Alessandro de Ales del loro Ordine, e da poi il famoso Giovanni Duns, detto il Dottor Sottile, e Scoto, perch'era Scozzese, benchè alcuni l'abbiano creduto Inglese, ed altri Ibernese, il quale si rese Capo di questa Setta, donde i suoi seguaci furono chiamati Scotisti; onde nacque la divisione di queste due Scuole. Alcuni nondimeno fecero un terzo partito, seguendo un metodo nuovo, chiamati Nominali, ed uno de' principali Capi di questo partito fu Guglielmo Ocamo della Contea di Surrey in Inghilterra, il quale ancorchè dell'Ordine de' Minori, si divise dagli altri facendosi Capo di questa Setta, e perciò ne acquistò il titolo di Dottor Singolare. Si disseminarono le loro Scuole per tutta Europa ed in Napoli, ne' tempi di Roberto, essendo multiplicati i loro Maestri, la Teologia in cotal maniera trasformata, era pubblicamente e con sommo applauso ed ammirazione professata, ed i Teologi da questo Principe favoriti; poichè proccurava che molti Teologi eccellenti e di buona vita fossero provisti di Prelature e Vescovadi del Regno, e gli onorò sempre sopra tutti gli altri Baroni laici82.

Nelle Calabrie ed in Terra d'Otranto, per lo gran numero de' Greci, e per lo continuo commercio d'Oriente, i Monaci de' Conventi fondati sotto la Regola di S. Benedetto non la ricevettero se non molto tardi: seguitavano le pedate de' Greci e la loro dottrina: e si distinse sopra tutti gli altri Barlaamo Monaco Basiliano di Calabria, nato in Seminara, assai dotto e sottile, il quale essendosi portato in Costantinopoli, entrato in somma grazia dell'Imperador Andronico, fu adoperato dal medesimo negli affari più gravi dello Stato, e per comporre, e riunire la Chiesa Greca alla Latina. Fu inviato da Andronico in Napoli al nostro Re Roberto per domandargli soccorso; ma perchè non poteva sperar d'ottenerlo se non col riunirsi le due Chiese, ne fu data a lui parimente la commessione. Fu la unione lungamente trattata, ma ogni progetto fu ributtato, e la sua opera rimase inutile ed infruttuosa.

Ebbe grandi ed ostinate contese con Palamas suo Antagonista, ma dopo varie vicende, vedendo finalmente approvata in un Concilio tenuto in Costantinopoli la dottrina di Palamas, e la sua condannata, partì da Oriente, e si ritirò in Occidente, e prese il partito de' Latini, onde fu fatto Vescovo di Geraci in Calabria83. Ci lasciò molte sue opere, che compose contro Palamas, e contro i Monaci Quietisti da lui perseguitati ed accusati come rinovatori degli errori degli Euchiti, e sopra altri soggetti.

Scrisse un libro de Primatu Papae: De Algebra; ed altre insigni opere, delle quali l'Allacci, ed il Nicodemo tesserono copiosi Cataloghi84. Instruì molti dei nostri nelle discipline, e nella lingua greca e latina, e fu Maestro di Giovanni Boccaccio, di Paolo Perugino Giureconsulto e Prefetto della Biblioteca del nostro Re Roberto, di Leonzio Tessalonicense e di molti altri85.